La complessa materia della competenza territoriale del recupero giudiziale del compenso avvocato

Istituti giuridici alternativi attribuiscono competenza territoriale diversa alla domanda di richiesta di pagamento del compenso dell'avvocato. Cassazione civile Ordinanza n. 18264/16

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La complessa materia della competenza territoriale del recupero giudiziale del compenso avvocato

La Corte di Cassazione civile si esprime ancora in materia di competenza territoriale dell'azione di recupero giudiziale del proprio compenso da parte dell'avvocato (Ordinanza n. 18264 del 16 settembre 2016). La questione è oggetto di svariate pronunce e nel corso del tempo ha visto aggiungersi elementi che, ad oggi, portano ad un certo grado di confusione.

Con l'ordinanza in commento (emessa su regolamento di competenza) la Suprema Corte tratteggia i tratti essenziali dell'istituto, seppur non in modo esaustivo,

Questa rivista più volte ha affrontato il tema negli articoli di seguito qui citati: "Credito professionale non liquido: quale e' il foro competente?", e poi "Credito "liquido" è soltanto quello determinato nell'ammontare fin dall'origine" in materia di credito liquido. Sul tema del foro del consumatore vedasi "Competenza territoriale nella procedura monitoria promossa dall'avvocato", e "Competenza territoriale nella procedura monitoria promossa dall'avvocato". Infine il nuovo tema sulla procedura - rito sommario - da seguire qui: "Recupero del compenso dell'avvocato sempre con rito sommario".

L'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 va riportato per completezza.

Art. 14 - Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

Corte di Cassazione ha chiarito che sempre il rito sommario è da applicarsi (Sentenza n. 4002/16).

Vengono in considerazione di volta in volta variabili che sostanzialmente sono:

  • foro del creditore ex art. 1182 c.c.;
  • foro del consumatore ex Codice Consumo;
  • foro della causa ove l'avvocato ha prestato la propria opera ex D.Lgs 150/11;
  • foro del Consiglio dell'Ordina al quale l'avvocato è iscritto.

Quest'ultimo foro è individuato solamente per la procedura monitoria dall'art. 637 del cod. proc. civ., che si riporta:

Art 637 - Giudice competente
Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Più precisamente per la sola procdedura monitoria l'art. 637 c.p.c. individua tre fori alternativi tutti invocabili senza che le modifiche legislative intervenute abbiano inciso sulla loro validità: ciò afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza: " ... l'avvocato che ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi può, giusta la previsione dell'art. 637 c.p.c., comma 1, adire in via monitoria l'autorità giudiziaria "che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria", può, giusta la previsione dell'art. 637 c.p.c., comma 2, adire in via monitoria l'autorità giudiziaria "che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce", può, giusta la previsione dell'art. 637 c.p.c., comma 3, adire in via monitoria l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto ... ".

Tuttavia, il foro del consumatore è individuato dal Codice del Consumo come inderogabile e prevale su tutti gli altri fori alternativi. La Corte infatti afferma: " ... il foro correlato al luogo di loro residenza si prospetta come esclusivo ed inderogabile del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ex art. 33, comma 2, lett. u ...". Per consumatore la S.C. specifica che " ... la qualifica di consumatore...  spetta alle sole persone fisiche allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata ...".

Se è chiaro che l'azione promossa dall'avvocato contro il cliente "consumatore" si può radicare correttamente con una unica competenza territoriale, d'altro canto le alternative su elencate potranno tuttavia giovare nel recupero del compenso contro cliente "professionista" o comunque "non consumatore".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 18264 del 16/09/2016:

Motivi in fatto ed in diritto

Con ricorso al tribunale di Viterbo, quale tribunale competente del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, 2 co., lett. u), depositato in data 8.3.2013 l'avvocato A.S. esponeva che aveva prestato attività di rappresentanza e difesa nell'ambito del giudizio - in materia di successione ereditaria - celebratosi innanzi alla corte d'appello di Roma ed iscritto al n. 4064/2007 r.g. su incarico e per conto di ______________
Chiedeva ingiungersi a costoro il pagamento delle sue spettanze, rimaste insolute e pari ad Euro 19.350,50.

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