La Consulta su decreto penale di condanna e la sospensione del processo con messa alla prova
Il decreto penale di condanna e la sospensione del processo con messa alla prova: la Consulta si pronuncia sul punto. Corte Costituzionale sentenza 201 del 06/07/2016

L’art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p. viola gli artt. 3 e 24 Cost. non menzionando tra le indicazioni che lo stesso deve contenere a pena di nullità l’avviso all’imputato della sua facoltà di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova tramite l’opposizione a decreto penale di condanna.
E’ illegittimo l’art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del processo con messa alla prova.
sommario: 1. Il fatto. – 2. Brevi note in tema di decreto penale di condanna e del giudizio conseguente all’opposizione. – 3. La sospensione del processo con messa alla prova: natura e ratio dell’istituto. – 4. La decisione della Consulta.
1. Il fatto
La sentenza in esame trae origine dall’emissione di un decreto penale di condanna per il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), D.P.R. 380/2001 a seguito del quale l’imputato aveva presentato opposizione senza fare richiesta di riti alternativi o della sospensione del processo con messa alla prova.
Tuttavia, instaurato il giudizio di opposizione, all’udienza l’imputato aveva chiesto la concessione dell’istituto di cui all’art. 168-bis c.p. ed allegato l’istanza di elaborazione del programma di trattamento precedentemente presentata all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
La questione nasceva dal fatto che il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta volta ad ottenere la causa di estinzione del reato in quanto domanda che, incardinandosi in un giudizio conseguente all’opposizione al decreto penale di condanna, avrebbe dovuto essere presentata con l’atto di opposizione.
Accogliere la questione di legittimità avrebbe conseguentemente comportato la remissione in termini per la richiesta della messa alla prova.
In particolare, era stata sollevata tale questione per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: quanto, al principio di uguaglianza, il giudice a quo aveva ravvisato una disparità di trattamento tra situazioni analoghe, dal momento che, mentre la norma di cui all’art. 460 c.p.p., nell’indicare le facoltà dell’imputato, previste a pena di nullità, relative al giudizio conseguente all’opposizione, fa espresso riferimento ai riti alternativi del giudizio abbreviato, del giudizio immediato, dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e dell’oblazione, nulla prevede in relazione alla possibilità di domandare la sospensione del processo con messa alla prova.
L’asserita violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., invece, veniva argomentata facendo riferimento alla necessità per l’imputato di ricevere uno specifico avviso delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, specie nel caso in cui essa debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza maturati fuori udienza o in limine. Tale necessità, infatti, non veniva rispettata dalla norma sebbene la sospensione del processo con messa alla prova fosse un istituto assimilabile ai riti alternativi.
Sul punto era intervenuta l’Avvocatura dello Stato eccependo l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sulla base di un precedente della Consulta1 che riferiva la stessa ad una norma disciplinante un atto, quale il decreto penale di condanna, la cui adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari.
2. Brevi note in tema di decreto penale di condanna e del giudizio conseguente all’opposizione
Nell’ottica di deflazione del sistema processuale, il legislatore del codice di rito ha introdotto nel sistema processual-penalistico italiano i cosiddetti riti alternativi di cui agli artt. 438-464 c.p.p., ossia particolari forme del procedimento ordinario tali da assicurare, nel rispetto della garanzia dei diritti di difesa, la celerità e la flessibilità dello stesso, il quale, come è noto, si connota nel suo schema ordinario per la centralità del dibattimento in cui la formazione della prova avviene in contraddittorio tra le parti.
Gli schemi processuali alternativi vedono, diversamente da quello ordinario, l’omissione di una fase, generalmente la fase dell’udienza preliminare (come nel caso del giudizio immediato e del giudizio direttissimo) o di quella del dibattimento (trattasi del giudizio abbreviato, dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e del giudizio per decreto).
In particolare, il giudizio per decreto trova disciplina negli artt. 460-464 c.p.p. e vede l’assenza tanto della fase dell’udienza preliminare tanto di quella dibattimentale, a meno che quest’ultima non si svolga a seguito dell’eventuale opposizione dell’imputato.
Tale rito alternativo comporta che il soggetto venga giudicato penalmente responsabile sulla base dei dati contenuti nel fascicolo del pubblico ministero: si tratta, evidentemente, di un procedimento cartolare volto a deflazionare il carico processuale e consentire l’efficienza del sistema processuale.
Il pubblico ministero, infatti, in presenza di reati perseguibili ex officio, reati perseguibili a querela di parte, qualora la stessa sia stata presentata validamente e non vi sia preventiva opposizione in querela da parte del querelante, reati per i quali ritenga applicabile solamente la pena pecuniaria e reati in cui non debba applicarsi una misura di sicurezza personale, può, entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro, presentare al giudice per le indagini preliminari una richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, con l’indicazione della pena da applicare, diminuita eventualmente sino alla metà del minimo edittale.
L’accoglimento di tale richiesta comporta l’emissione del decreto penale di condanna2, con i benefici premiali che ne conseguono, in particolare la non condanna al pagamento delle spese del procedimento, l’inapplicabilità delle pene accessorie, fatta eccezione per la confisca obbligatoria, l’inefficacia del giudicato nel giudizio civile o amministrativo, la possibilità della concessione della sospensione condizionale della pena, la non menzione nei certificati del Casellario giudiziale e l’estinzione del reato (qualora entro cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni l’imputato non commetta un delitto oppure una contravvenzione della stessa indole).
Al fine di ovviare alla cartolarità del procedimento in esame, il legislatore riconosce all’imputato (e così pure alla persona civilmente obbligata) la possibilità di proporre opposizione al decreto entro quindici giorni dalla sua notificazione attraverso dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o del tribunale del luogo in cui si trova l’opponente.
L’atto di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi e la data del decreto, oltre all’indicazione del giudice che lo ha emesso, coerentemente alla rapidità della procedura e all’esigenza connessa di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto, in ragione della previsione ad un ampio ricorso a tale strumento deflattivo del dibattimento3.
Con l’opposizione deve, inoltre, essere formulata la richiesta dei riti alternativi, essendo preclusa, nel giudizio conseguente, la sua presentazione tardiva.
La mancata opposizione nei termini o la mancata impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità rende il decreto penale di condanna irrevocabile.
3. La sospensione del processo con messa alla prova: natura e ratio dell’istituto
Introdotta nel corpus codicistico a seguito delle novelle apportate dalla l. 67/2014, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 168-bis – 168-quater c.p. e 464-bis – 464-nonies c.p.p., si configura quale causa di estinzione del reato, data anche la sua collocazione sistematica e il tenore letterale dell’art.168-ter, comma 2, c.p.p. nella parte in cui si riferisce agli effetti positivi della prova.
Essa, la cui natura di istituto avente carattere sostanziale oltre che processuale, tale da incidere sul trattamento sanzionatorio, è stata riconosciuta sin dalle primissime applicazioni giurisprudenziali4, nasce dall’esigenza di introdurre uno strumento di deflazione del processo penale e di definizione alternativa dello stesso in relazione ai reati connotati da minore allarme sociale5 e, conseguentemente, da una limitata offensività per i quali il debito penale dei rei condannati può efficacemente essere estinto con misure deflattive e alternative alla detenzione.
In particolare, con la sospensione del procedimento, concedibile una tantum, tali soggetti vengono affidati all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento recante come attività obbligatorie l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività; l’attuazione di condotte riparative, finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, il risarcimento del danno cagionato e, laddove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.
Con riferimento al rito, per quel che riguarda la questione oggetto della sentenza che si commenta, occorre sottolineare che la proposizione della richiesta può essere formulata, personalmente o per mezzo del difensore munito di procura speciale, fino alla formulazione delle conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Qualora sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta deve essere formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma1, del c.p.p.., mentre nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna.
4. La decisione della Consulta
Chiamata a pronunciarsi sui rapporti tra decreto penale di condanna e sospensione del processo con messa alla prova, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata per violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e ritenuto assorbita quella inerente all’art. 3 della stessa Carta.
E’ stato infatti affermato, ribadendo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale sul punto, che la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità particolarmente significativa dell’esercizio del diritto di difesa6 garantita in via essenziale dalla previsione nel codice di rito dell’avviso all’imputato della possibilità di richiedere tali riti7, specie qualora i termini per la richiesta, previsti a pena di decadenza, siano anticipati per espressa previsione legislativa rispetto alla fase dibattimentale8.
In tal caso, infatti, l’ordinamento prevede che il mancato avviso debba essere sanzionato con la nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p.,in quanto, essendo decorso inutilmente il termine previsto a pena di decadenza, il soggetto, a seguito dell’omissione, perderebbe in maniera irrimediabile la facoltà di chiedere i suddetti riti9.
Analogo vulnus al diritto di difesa, secondo l’opzione ermeneutica prospettata dalla Corte, si porrebbe anche nel caso di omesso avviso nel decreto penale di condanna della facoltà di chiedere, quale opposizione allo stesso, la sospensione del processo con messa alla prova: trattandosi di rito anch’esso di definizione alternativa del procedimento penale10, devono valere per il medesimo le stesse regole previste per i riti alternativi.
La norma oggetto di censura (art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p.) non prevede l’avvertimento per l’imputato della possibilità di opporsi al decreto con la sospensione di cui all’art. 168-bis c.p.p., nonostante sia previsto dall’art. 464-bis, comma 2, c.p..p., a pena di decadenza, un termine per tale richiesta in ragione delle peculiarità della sequenza procedimentale del procedimento per decreto e dell’effetto deflattivo della sospensione del processo con messa alla prova.
In sostanza, il sistema codicistico così delineato darebbe luogo ad un cortocircuito: il condannato, non essendo avvisato dal decreto penale della possibilità di domandare il nuovo istituto di probation giudiziale, verrebbe privato della facoltà difensiva di determinarsi nel senso dell’opposizione mediante tale istituto con conseguente pregiudizio irreparabile del diritto sancito e tutelato dall’art. 24 Cost.
Pertanto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità della norma censurata nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del processo con messa alla prova.
di Tiziana Caboni
Avvocato del Foro di Cagliari
1 Corte Cost. 485/1995.
2 I requisiti sono specificatamente elencati dall’art. 460 c.p.p.
3 Così Cass. pen., sez. V, 16 marzo 1994, n. 318, la quale ha affermato, inoltre, il carattere non tassativo per cui l’omissione o l’incompletezza della data comporta l’inammissibilità solo in caso di incertezza sulla identificazione del decreto opposto.
4 Trib. Torino, 21 magio 2014
5 Trattasi dei seguenti reati: i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p
6 Corte Cost. 237/2012; Corte Cost. 219/2004; Corte Cost. 70/1996; Corte Cost. 497/1995; Corte Cost. 76/1993.
7 Corte Cost. 497/1995
8 Corte Cost. 148/2004. Diversa è, invece, l’ipotesi, in cui il termine ultimo per avanzare la richiesta cada all’interno di un’udienza a partecipazione necessaria, dibattimentale o preliminare, nella quale l’imputato è assistito obbligatoriamente dal suo difensore, così Corte Cost. 309/2005.
9 Corte Cost. 148/2004.
10 La Consulta ha affermato che l’istituto si connota per una duplice natura: da un lato, sostanziale, in quanto comporta l’estinzione del reato, e, dal’altro, processuale, data la sua alternatività al giudizio poiché il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, sul punto Corte Cost. 240/2015.
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza 201 del 06/07/2016:
SENTENZA N. 201
ANNO 2016
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