La distrazione delle spese legali fa sorgere un rapporto diretto fra avvocato e controparte
Condanna con distrazione delle spese a favore dell'antistatario: sorge un rapporto diretto fra il pagante ed il ricevente. Cassazione Sentenza n. 1526/16

L'istituto della condanna delle spese legali a favore dell'avvocato antistatario non è solitamente ben conosciuto ai più. La Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 1526 del 27 Gennaio 2016 affronta il tema dell'obbligo di restituzione delle stesse spese ottenute con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. una volta riformata la sentenza esecutiva che disponeva predetta condanna alle spese.
Si riporta per comodità d'analisi il testo dell'art. 93 c.p.c.:
Art. 93
Distrazione delle spese.Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese
La Corte di Cassazione conferma uno storico orientamento secondo il quale la condanna ex art. 93 cpc fa sorgere un rapporto diretto fra legale e controparte escludendo l'interessamento del cliente dell'avvocato antistatario, salvo gli effetti del secondo comma del su indicato articolo.
Nel caso di specie, la parte condannata in primo grado al pagamento delle spese processuali distratte a favore del legale di parte vincitrice del primo grado, otteneva la riforma della sentenza in secondo grado ottenendo anche la condanna alla restituzione delle spese legali di primo grado già pagate.
La richiesta di restituzione veniva azionata direttamente nei confronti dell'avvocato antistatario e non nei confronti del cliente di quest'ultimo.
Il legale, ritenendo non corretta la sua diretta chiamata in causa, sollevava eccezione di legittimazione passiva.
Ma la Corte di Cassazione respinge l'eccezione ed afferma:
"Questa Corte (cfr Cass. n., 10827/2007, n. 8215/2013) ha affermato, a riguardo, il principio che "In tema di distrazione delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente".
Per approfondimenti vedi anche:
"Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese
e correzione dell'errore materiale"
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Di seguito i testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 1526 del 27/01/2016:
Svolgimento del processo
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