La formazione di una nuova famiglia interrompe i rapporti scaturenti dal precedente matrimonio
La convivenza more uxorio fa venir meno i presupposti dell'assegno di divorzio del precedente matrimonio anche in caso di rottura della nuova relazione. Cassazione Ordinanza n. 19345/16

Ha suscitato un certo scalpore l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19345 depositata il 28/09/2016, citata da diversi giornali e riviste, in tema di perdita dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato (o divorziato) che intraprenda una nuova vita familiare, ricostruendo un nuovo e diverso nucleo di interessi e affezioni.
Il tema, del resto, non è propriamente nuovo ed era stato trattato anche da questa rivista nell'articolo "Divorzio: la nuova convivenza fa perdere il diritto al mantenimento. Corte di Cassazione" a commento della Sentenza della Suprema Corte n. 6855/2015.
Anche in quel caso la Corte aveva affermato " ... il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all'esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale", sentenza questa citata abbondantemente dall'Ordinanza 19345/16.
Quale allora la novità?
Un annotazione particolare merita il caso di specie poiché la richiedente l'assegno di mantenimento era una moglie la quale aveva intrapreso una nuova convivenza more uxorio (alla quale, va detto, non era stato riconosciuto ab origine un diritto al mantenimento e proprio per tale motivo - la nuova convivenza) ma questa nuova convivenza era cessata. Quid iuris, a questo punto?
Alla cessazione del rapporto, in sede di divorzio, questa aveva rivendicato il diritto di ottenere un assegno di mantenimento dal marito essendo venuto meno il presupposto per il quale le era stato negato in prima battuta.
La Corte di Cassazione conferma il principio della cessazione del rapporto di solidarietà fra coniugi con la nascita di un nuovo rapporto stabile e aggiunge qualcosa di più: quel rapporto una volta cessato non può riprendere vigore; è finito per sempre, assumendosi, il coniuge che intraprende una nuova relazione, gli effetti rischiosi della sua possibile cessazione.
Afferma la S.C. " Infatti la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cast. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Ordinanza n. 19345 depositata il 28/09/2016:
(omissis)
Rilevato che
1. Il Tribunale di Latina, con sentenza del 13 settemre 2011, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da _____ e _____, ha disposto l'affido condiviso dei figlio minore __, nato nel _, prevedendo la sua residenza presso il padre che ha onerato del mantenimento, ha regolamentato un diritto di visita della madre e respinto la su adomanda di assegno divorzile.
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