Può la G. d. Finanza entrare in casa per accertare i requisiti per benefici prima casa?

Potere di accesso dell’Amministrazione Finanziaria anche ad abitazioni private per accertare i requisiti dei benefici “prima casa” (Cass 13145 del 24/06/2016).

Può la G. d. Finanza entrare in casa per accertare i requisiti per benefici prima casa?

La decisione della Corte di legittimità in esame (Sent. Cass. Civ., Sez. Quinta Tributaria, n. 13145 del 24/06/2016) è incentrata sul potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria al fine di verificare i requisiti cosiddetti “prima casa”, di cui all’art. 1, Parte Prima, Nota II-bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ma nel fare ciò, più che vagliare i requisiti per l’accesso a tale agevolazioni, la Corte ricostruisce le fattispecie del potere di ispezione e accesso ad abitazioni private da parte dell’Amministrazione stessa, al fine di accertare i suddetti requisiti, così chiarendo alcuni punti oscuri della normativa.

 

Le normativa in esame non è molta ma, come sempre in Italia, piuttosto intrecciata e non sempre chiara.

 

L’art. 52, commi 1 e 2, del D.P.R. 633/1972 (disciplina I.V.A.) dispone che l’Amministrazione Finanziaria, ai fini dell’accertamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, può “disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.”

L’art. 33, comma 1, del D.P.R. 600/1973 (disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi) dispone che “per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, di cui sopra.

L’art. 53 bis del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) dispone che “le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

 

Il Corte di legittimità risolve il dubbio finora creatosi, nel caso di accesso ad abitazioni private, affermando che debba essere valorizzata la chiara intenzione del legislatore di estendere i poteri di accesso anche nei confronti di chi non è imprenditore o professionista soggetto IVA. Detta intenzione emerge già dall’art. 51, comma 4, del D.P.R. 131/1986, ove ammette gli accessi in azienda, così generalizzando il potere di accesso di cui all’art. 53 bis del medesimo D.P.R. 131/1986, sopra riportato.

E’ così riconosciuto all’Amministrazione Finanziaria l’accesso strumentale all’accertamento dell’imposta di registro nei confronti di chi non è soggetto IVA, rinvenendo la giustificazione normativa di tale potere nell’art. 52, comma 2, D.P.R. 633 cit., che permette di effettuare accessi anche in private abitazioni previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, seppur solo in caso di gravi indizi di violazioni fiscali.

 

Avv. Davide Giovanni Daleffe

 

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 13145 del 24/06/2016:

 

Svolgimento del processo

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