La mancata notifica e i termini per riattivarla "tempestivamente" e salvare l'iter notificatorio

La notifica dell'impugnazione non andata a buon fine per cambio indirizzo di studio dell'avvocato destinatario. Come salvare il termine. Cassazione a Sezioni Unite Sentenza n. 14594/16

Tempo di lettura: 3 minuti circa
La mancata notifica e i termini per riattivarla "tempestivamente" e salvare l'iter notificatorio

La Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite si è espressa, con Sentenza n. 14594 del 15 Luglio 2016, sul caso di una mancata notifica - in prima battuta - di un ricorso per cassazione a causa del cambio di indirizzo dello studio del collega di controparte del primo grado. Il legale richiedente la notifica si era immediatamente attivato depositando una richiesta di rimessione in termini per procedere a nuova notifica.

La Corte di Cassazione in questi casi distingue l'ipotesi nella quale l'avvocato svolga le sue funzioni nel circondario ove deve essere effettuata la notifica, rispetto all'ipotesi nella quale l'avvocato destinatario della notifica sia di un circondario diverso rispetto a quello ove il notificante svolge la sua attività.

Nel primo caso l'avvocato ha l'onere di informarsi sull'eventuale cambio di indirizzo del collega destinatario della notifica.

Nel caso, invece, vi sia stata una domiciliazione della causa presso altro studio professionale la questione è diversa: in questo caso la Corte afferma che "la notifica dell'impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell'ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti".

In tal caso il notificante, si ripete, non ha "l'onere di controllare che l'indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario ... fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio e riportato nell'intestazione della sentenza impugnata".

 

Altra questione riguarda la valenza della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario quale atto liberatorio rispetto ai termini previsti per la notifica e l'eventuale immediata riattivazione dell'UNEP nel caso in cui si verificasse una mancata prima notifica, non interrompendosi l'effetto liberatorio. Ricorda la Corte che già un proprio precedente (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352) aveva stabilito che: "Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

La S. Corte sottolinea che l'attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con "immediatezza" appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e deve svolgersi con "tempestività".

Ma la giurisprudenza va oltre e determina in modo assoluto - e non più relativo - la durata della "tempestività": in generale, afferma la Corte " ... fermo l'onere dell'istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.". Aggiunge, tuttavia, "salvo una rigorosa prova in senso contrario".

 

Al termine le Sezioni Unite esprimono il seguente principio di diritto:

"La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova"

 

------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 14594 del 15/07/2016:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati