La mancata opposizione al d.ing. da parte del socio illimitatamente responsabile per debito sociale
Decreto ingiuntivo opposto dalla società ma non dal socio illimitatamente responsabile: conseguenze. Corte di Cassazione civile Sentenza n. 15376 del 26/07/2016

A causa di quello che pare essere un "classico" inconveniente processuale (opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione contro un ricorso monitorio in materia locatizia, vedasi il recente "Canoni locazione: forma dell'opposizione al decreto ingiuntivo") l'opposizione effettuata dalla società risultava correttamente depositata nei termini mentre quella del socio illimitatamente responsabile veniva dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine di 40 giorni.
La Corte d'Appello confermava la tardività.
Ricorreva per cassazione il socio illimitatamente responsabile adducendo una interessante critica alle sentenze di merito: la ricorrente sosteneva che le due obbligazioni (quelle della società e quella del socio) non sarebbero autonome ma strettamente correlate e dipendenti, in quanto la responsabilità del socio è sussidiaria rispetto a quella della società. Non potrebbe aversi, pertanto, sulla base di detta argomentazione la sussistenza di una condanna del socio al pagamento di una somma che la società non deve pagare sulla base di una cognizione della fattispecie operata dall'organo giudicante.
La Corte di Cassazione si esprime con Sentenza n. 15376 del 26 luglio 2016, rigettando l'impostazione difensiva del ricorrente sia sotto il profilo della solidarietà delle posizioni debitorie sia sotto il profilo della sussidiarietà dell'obbligo sociale.
E precisamente la Corte afferma: " ... la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente" [deposito del ricorso nel rito locatizio] "a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori. Ne consegue che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva ..."
Non è sufficiente, pertanto, che uno dei condebitori solidali abbia proposto opposizione del termine per salvare la posizione processuale degli altri condebitori solidali.
Quanto alla sussidiarietà delle obbligazioni del socio rispetto a quelle della società, la S.C. aderisce ad una impostazione particolarmente severa nei confronti del socio, affermando la possibilità di una interruzione della predetta sussidiarietà. Afferma, infatti, la Corte: " ... il collegio ritiene che l'orientamento giurisprudenziale richiamato operi anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato ottenuto nei confronti del socio illimitatamente responsabile. E' vero infatti che l'obbligazione di quest'ultimo è dipendente e sussidiaria rispetto all'obbligazione sociale, di talchè il socio risponde nei limiti in cui i crediti sussistano nei confronti della società ed, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ., i creditori sociali possono richiederne il pagamento soltanto dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale. Tuttavia, il rapporto di dipendenza, in situazioni processuali quale è quella di specie, è interrotto dalla formazione della preclusione pro-iudicato che consegue alla mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo ...".
Si verifica, in sostanza, e secondo la S.C., una scissione delle posizioni (quelle del socio e della società) seppur scaturenti da una identica vicenda giuridica. A confermare che trattasi di una consapevole presa di posizione e non di un obiter dictum, la Corte di Cassazione chiarisce maggiormente il principio con la stesura del "corollario" che segue:
"Corollario delle norme e dei principi sopra richiamati è che una volta che si sia chiesta ed ottenuta la condanna in sede monitoria sia della società di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società o da altro socio".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 15376 del 26/07/2016:
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo n. 2063/2005 il Tribunale di Verona ingiungeva alla società O. snc di G.S. e C.L. & C. nonchè ai soci illimitatamente responsabili della società, signori G.A. e C.L., ed alla signora D.S.A. (in qualità di delegata alla gestione dell'impresa sociale), il pagamento, in favore della DE.BA. srl, della somma di Euro 70.745,56 (di cui Euro 1.024,00 per spese condominiali ed Euro 69.721,56 per penale), oltre ad Euro 1.291,14 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo.
Il decreto ingiuntivo, notificato sia alla società che ai soci ed alla D.S., veniva opposto da tutti i destinatari. L'opposta DE.BA. srl eccepiva la tardività dell'opposizione proposta da C.L. ed D.S.A..
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