Le obbligazioni del preliminare di compravendita non entrano nella comunione dei beni

Il bene immobile acquisito con sentenza ex art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) non entra nel patrimonio del coniuge in comunione legale. Cassazione Sentenza n. 11504/16

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Le obbligazioni del preliminare di compravendita non entrano nella comunione dei beni

Sottoscritto un preliminare di compravendita di bene immobile da parte un promittente acquirente coniugato in regime di comunione legale, e saltato l'atto definitivo per inadempienza del promittente venditore, il primo vocava in giurizio il secondo per sentire dichiarare con sentenza il trasferimento - in proprio favore - della proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 2932 cc del predetto immobile.

Nel corso del giudizio inrterveniva il coniuge - nel frattempo separato - chiedendo di essere riconosciuto comproprietario del bene quale coniuge in regime di comunione dei beni.

La Corte del merito respingeva la domanda e trasferiva la proprietà esclusiva dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 codice civile all'allora promittente acquirente. La sentenza veniva impugnata per cassazione.

La Corte di Cassazione civile si esprime sul caso con Sentenza n. 11504 del 03 giugno 2016. Secondo la S.C. gli effetti del regime della comunione legale fra i coniugi ha riguardo solamente ai trasferimenti di proprietà di beni e non invece alle obbligazioni contratte da uno dei coniugi ( " ... la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi ..." ).

Costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo il quale " ... non cade in comunione legale l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex art. 2932 cod. civ., a causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest'ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione".

Alla luce del caso di specie affrontato, la Corte di Cassazione ha anche occasione di approfondire gli effetti temporali della sentenza di trasferimento della proprietà ottenuta ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Secondo la S.C. "gli effetti delle sentenze costitutive, fra le quali rientra quella di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, si producono "ex nunc", con il passaggio in giudicato". Il coniuge ricorrente riteneva che visto che la data del deposito della sentenza di primo grado costitutiva ex art. 2932. era intervenuta quando i coniugi erano ancora i regime di comunione legale (scioltasi solo con la sentenza di separazione successiva) l'acquisto della proprietà doveva ritenersi entrato a far parte della proprietà. Ma il giudicato sul punto non vi era stato e quindi, anche per tale motivo, la domanda andava respinta.

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 11504 del 03/06/2016:

 

Svolgimento del processo

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