Le Sezioni Unite sulla remissione tacita della querela qualunque sia la competenza
Le Sezioni Unite penali estendono il concetto di remissione tacita di querela - per mancata comparizione del querelante - anche ai giudizi diversi da quelli innanzi al Giudice di Pace. Cassazione Sent. n. 31668/16

Alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione è stato chiesto di dirimere un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ammissibilità di rimessione tacita della querela. Usando le parole della stessa S.C., alle SS.UU. era stato chiesto di rispondere al seguente quesito: "Se nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, configura remissione tacita di querela la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volonta’ di non insistere nell’istanza di punizione".
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa con Sentenza n. 31668 del 21 Luglio 2016.
Questo sito si era occupato della questione nell'articolo: "Sulla remissione tacita di querela nei giudizi avanti il Giudice di Pace", sentenza 8638/2016, la quale aveva optato per la soluzione della configurabilità di remissione tacita, affermando espressamente: "la mancata comparizione del querelante - previamente e chiaramente avvisato del fatto che l'eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non perseguire nell'istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita".
Tuttavia, le conclusioni al quesito che erano state date nel corso del tempo dalla Suprema Corte non erano univoche, anzi, come fanno presente le stesse SS.UU., in particolare con le applicazioni del nuovo orientamento sulla particolare tenuità del fatto (SS.UU. n. 43264/15 in tema di dichiarazione di particolare tenuita’ del fatto, ritenuta consentita in caso di mancata comparizione della persona offesa ritualmente citata).
Le SS.UU., nella sentenza in commento, deliminato l'ambito della mancata comparizione del querelante alla eventuale remissione extraprocessuale affermano: "... Deve dunque ritenersi che la condotta considerata nel presente processo, costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che cio’ sarebbe stato considerato volonta’ implicita di rimessione della querela, puo’ bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volonta’ di persistere nella querela, a norma dell’art. 152 c.p., comma 2, terzo periodo. ...". Con l'accortezza di valutare tale fatto - la mancata comparizione - in uno con il preventivo avviso da parte dell'organo giudicante: " ... Un significato, dunque, non collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito".
E le SS.UU. della Suprema Corte concludono affermando: "Deve dunque ritenersi che non contrasta con il tenore formale della disciplina ed e’ anzi in linea con la sua complessiva ratio la conclusione secondo cui nell’ambito del procedimento davanti al giudice di pace per reati perseguibili a querela, anche nel caso di procedimento instaurato su citazione del p.m., stante il dovere del giudice di promuovere la conciliazione tra le parti, dalla mancata comparizione della persona offesa che sia stata previamente e specificamente avvertita delle relative conseguenze deriva l’effetto di una tacita volonta’ di remissione di querela", enunciando il seguente principio di diritto:
"Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sara’ interpretata come fatto incompatibile con la volonta’ di persistere nella querela".
Da sottolineare che viene, tuttavia, specificato che "Resta naturalmente fermo che, nel caso in cui il procedimento sia stato instaurato dal p.m. D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione della persona offesa alla udienza di comparizione, in difetto di un previo e specifico avvertimento del giudice, non puo’ di per se’ essere interpretata come tacita volonta’ di remissione della querela".
Ma la novità maggiormente rilevante è che le Sezioni Unite colgono l'occasione per esaminare l'istituto della remissione tacita della querela nei giudizi diversi da quelli avanti al Giudice di Pace. La S.C. afferma: «la mancata comparizione della persona offesa in caso di reati perseguibili a querela deve pero’ ricevere una disciplina che va al di la’ dei procedimenti davanti al giudice di pace".
La Suprema Corte richiamando l’art. 555 c.p.p., comma 3, con riferimento ai reati a citazione diretta, il quale prevede che nella udienza di comparizione il giudice, “quando il reato e’ perseguibile a querela, verifica se il querelante e’ disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione” e richiamando altresì il nuovo testo dell’art. 90 bis c.p.p., che ha previsto che alola persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorita’ procedente, deve essere data informazione in merito “alla possibilita’ che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’art. 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione”, esprime la seguente considerazione: " ... va certamente considerata come legittima ed anzi auspicabile – una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura di inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato circa la valutazione in termini di remissione della querela della mancata comparizione del querelante e di mancanza di ricusa della remissione della mancata comparizione del querelato".
Ne possiamo ricavare che qualora vi sia stata l'accortezza di inserire tale avvertimento nella citazione delle parti, qualsiasi sia la competenza, la persona offesa querelante dovrà comparire all'udienza, pena altrimenti l'essere considerata la sua assenza quale remissione tacita della querela.
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 31668 del 21/07/2016:
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