Non applicabile la scriminante del diritto di difesa processuale in caso di calunnia

Avvocati: l’esimente dell’art. 598 c.p. – immunità giudiziale – non si applica alle accuse calunniose contenute negli atti o discorsi difensivi. Cassazione penale Sentenza n. 23601/16

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Non applicabile la scriminante del diritto di difesa processuale in caso di calunnia

Nel caso di specie un avvocato difensore era stato condannato per il delitto di diffamazione, avendo costui depositato in un precedente processo penale una memoria con dichiarazioni lesive della reputazione dell'avvocato della controparte.

L'avvocato condannato aveva, piu specificatamente, accusato il legale di controparte di essere autore di imbrogli e falsità, e ciò era stato considerato dalle corti di merito non solo in sè offensivo e lesivo della reputazione professionale dell'avvocato, ma anche calunnioso.

Ricorre il legale, per la cassazione della sentenza di condanna, invocando la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. riguardante le "Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative". Si riporta per comodità il testo dell'articolo.

 

Art. 598 c.p.
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.

 

La Corte di Cassazione penale, con Sentenza n. 23601 del 7 giugno 2016, conferma i principi generali che regolano la materia, vale a dire che le offese contenute negli scritti o nei discorsi difensivi godono della "immunità" solamente quando le offese concernono l'oggetto della causa.

Ma aggiunge, vista la particolarità del caso di specie, la radicale estraneità del fatto oggetto dell'esame alle ipotesi contemplate dall'esimente prevista dall'art 598 c.p. poiche non tanto e non solo trattavasi di " ... offese dirette al legale non avevano attinenza col merito della causa e si erano risolte in apodittici giudizi negativi sul suo operato ... " ma dette affermazioni integravano, altresì, ipotesi di calunnia.

La Corte di Cassazione richiama un proprio principio secondo il quale:

"L’esimente di cui all’art. 598 c.p. – per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative – non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta diposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose".



Di seguito il testo di
Corte Cassazione penale Sentenza n. 23601 del 07/06/2016:

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna, Giudice di appello, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti della ricorrente, che l'aveva condannata alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione, consistito nel depositare in un precedente processo penale una memoria con dichiarazioni lesive della reputazione dell'avvocato della controparte, compiuto in Gennaio 2011.

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