Paga i danni la banca che iscrive ipoteca per un valore esorbitante rispetto al credito

Una iscrizione ipotecaria su beni aventi un valore esorbitante rispetto all'ammontare del credito costituisce abuso degli strumenti processuali. Cassazione Sent. n. 6533/16

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Paga i danni la banca che iscrive ipoteca per un valore esorbitante rispetto al credito

Una Banca, ritenendosi creditrice nei confronti di Tizio otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale iscriveva ipoteca  sull'intero patrimonio immobiliare di Tizio. Quest'ultimo reagiva con una opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo non solo di dichiararsi l'insussistenza del credito ma anche danni alla banca per l'illegittima eccessiva iscrizione ipotecaria.

A fronte di un credito vantato per circa 75.000 euro, infatti, la banca aveva iscritto ipoteca su beni di valore superiore ai 3 milioni di euro, la qual cosa aveva causato anche la cessazione dell'attività aziendale. Il danno veniva richiesto per l'uso strumentale e temerario degli strumenti processuali ex art. 96 cod. proc. civ. Va aggiunto che la banca non solo aveva iscritto tale esorbitante ipoteca ma aveva ripetutamente rifiutato di considerare l'ipotesi di una riduzione della stessa.

Il decreto ingiuntivo veniva revocato ma la richiesta di danni veniva respinta sia in primo che in secondo grado. Tizio ricorre per cassazione

La Corte di Cassazione decide sul caso con l'interessante Sentenza n. 6533 05/04/2016 che innova rispetto a precedenti procunce in materia.

La questione che veniva sottoposta alla Corte era "se, nell'ipotesi in cui - come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, sia o meno configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, per non aver egli usato la nomale diligenza nell'iscrivere ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, con conseguente eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela e abuso del diritto della garanzia patrimoniale".

Si ricorda che in merito alle proporzioni dell'iscrizione ipotecaria devono essere rispettate le regole del codice civile: in particolare si riportano di seguito gli articoli 2875 e 876 del cod. civ.

2875 Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855

2876 Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela

La Suprema Corte ammette che "costituisce principio tradizionale e consolidato nella giurisprudenza di legittimità" il non riconoscere la responsabilità aggravata ex art. 96 .p.c. per una iscrizione che superi il terzo.

Tuttavia la Corte nella parte motiva fa presente l'intenzione e la necessità di superare tale impostazione. Afferma: "Innanzitutto, non c'è una ragione stringente per la quale la funzione di generale garanzia per il creditore assolta dall'intero patrimonio, presente e futuro, del debitore, (art. 2740 c.c.) non debba incontrare il limite dell'abuso del diritto. Tanto più, nel diritto processuale dove i diritti sono conferiti in ragione della strumentalità del mezzo rispetto al fine del soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato". E ancora " ... la strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti determinati autorizza a ipotizzare che, ferma la libertà di scelta tra quali immobili, il valore degli stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconosciuta".

Secondo la Corte di Cassazione " il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l'iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l'importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore".

E conclude pronunciando il seguente principio di diritto:

"Nell'ipotesi in cui come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, quando non ha usato la nomale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 c.c.), così ponendo in essere, mediante l'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore".

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 6533 del 05/04/2016:

 

Svolgimento del processo

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