P.M. sanzionato per aver rinviato a giudizio nonostante il reato fosse palesemente prescritto

Giusto il provedimento disciplinare che sanziona il Pubblico Ministero che rinvia a giudizio un imputato per un reato già prescritto. Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 14800/16

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P.M. sanzionato per aver rinviato a giudizio nonostante il reato fosse palesemente prescritto

La condotta di un pubblico ministero che formalizzi l’azione penale in un momento in cui è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato - nel caso di specie per decorso dei termini di prescrizione - integra un illecito disciplinare del magistrato stesso, causandosi in tal modo un del tutto intuibile pregiudizio alla sfera personale dell'imputato, costretto ad affrontare inutilmente un processo e dovendone sopportandone, oltre ai patemi, anche i relativi costi.

La decisione della sezione disciplinare del Consiglio Supoeriore della Magistratura, appena riassunta, è stata posta al vaglio della Corte di Cassazione la quale ha deciso a Sezioni Unite con Sentenza n. 14800 del 19 luglio 2016.

Parte ricorrente aveva argomentato circa la scarsa rilevanza del fatto, stante che art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/06 - titolato "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità" - , sotto la rubrica "Condotta disciplinare irrilevante", esclude la configurabilita’ dell’illecito disciplinare "quando il fatto e’ di scarsa rilevanza".

Non dello stesso parere le Sezioni Unite che confermano la decisione della Sezione Disciplinare del CSM. Il principio espresso dagli artt. 129 e 411 cod. proc. pen. esige l’immediata declaratoria delle evidenti ragioni di proscioglimento, ancorche’ per motivi di estinzione del reato.

Le conseguenze dell'inutile processo sono - correttamente secondo le SS.UU. - apparse al giudice disciplinare non solo espressione di una inescusabile trasgressione, da parte del P.M. - "di un inderogabile obbligo di legge, ma anche causa di un danno per le parti, costrette ad affrontare l’udienza preliminare, e fonte di compromissione dell’immagine del pubblico ministero in presenza dell’esaurimento della pretesa punitiva da parte dello Stato".

 

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Di seguito il testo di:
Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 14800 del 19/07/2016:

Svolgimento del processo

1. - La dott.ssa C.M. e’ stata incolpata dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e m), perche’, mancando gravemente ai doveri di diligenza e correttezza e provocando con tale comportamento un danno ingiusto alle parti processuali, nella qualita’ di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste assegnatario del procedimento penale n. 2897/2012 R.G.N.R. a carico di T.P. e V.P., chiedeva il 19 giugno 2013 l’emissione del decreto di rinvio a giudizio, sebbene il reato ascritto alle due imputate (artt. 113 e 589 cod. pen.) fosse ampiamente prescritto, come poi accertato dal giudice dell’udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere del 18/22 ottobre 2013.

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