Possono essere trasferiti ex 2112 cc i lavoratori al cessionario del servizio di appalto?

Il concetto di trasferimento d’azienda e trasferimento del rapporto di lavoro ex 2112 c.c. nel caso di mera successione fra imprenditori in un appalto di servizi. Corte Cassazione n. 24972/16

- di Dott.ssa Rossana Accettella
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Possono essere trasferiti ex 2112 cc i lavoratori al cessionario del servizio di appalto?

La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro Sentenza n. 24972 del 6/12/2016) definisce l’esatto concetto di trasferimento d’azienda, richiamato dall’art. 2112 c.c., al fine di pronunciarsi sull’applicabilità di tale norma nel caso di mera successione tra imprenditori in un appalto di servizi.

 

Con sentenza n. 24972 del 2016, la Sez. Lavoro della Corte di Cassazione si esprime sull’applicabilità di quanto previsto dall’art. 2112 del Codice Civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) che, al primo comma, così dispone:

“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.

Nel caso di specie, i dipendenti di una cooperativa ricorrevano contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato la loro richiesta, accolta in primo grado, di proseguire il rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della società subentrante nell’appalto di servizi, in precedenza affidato alla cooperativa datrice di lavoro dei ricorrenti.

La cooperativa in parola, aveva proceduto al licenziamento dei propri dipendenti per cessazione dell’ attività, a causa del mancato rinnovo dell’appalto di servizi in questione.

La Suprema Corte, pertanto, al fine di potersi pronunciare sulla richiesta dei ricorrenti, ha preliminarmente analizzato e chiarito cosa esattamente debba intendersi per “trasferimento d’azienda”, come enunciato nel richiamato primo comma dell’art. 2112 c.c.

Sulla scorta dei suoi precedenti orientamenti, la Corte afferma che “… per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. basta che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica (negozi singoli o collegati), anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, purché ciò si accompagni al passaggio di beni di non trascurabile entità e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa”.

Così argomentando, il Supremo Collegio va ad attribuire un’importanza secondaria al rapporto contrattuale che, appunto, può sussistere o meno tra i soggetti che si susseguono nella gestione dell’impresa, per dare invece enfasi alla quantità e qualità dei beni oggetto del trasferimento, i quali devono poter consentire lo svolgimento di un’impresa, ossia “..non nella loro autonoma individualità, ma nella loro funzione unitaria e strumentale …”.

Il richiamo effettuato dalla Corte si spinge sino agli orientamenti precedenti più estensivi del concetto di trasferimento d’azienda, i quali sono giunti a ritenerlo sussistente anche al ricorrere di una “… cessione avente ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui automa capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how”.

Nella sua interessante disamina del tema, la Corte opera anche un argomentazione a contrario sostenendo come “non costituisce trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. la (mera ) assunzione dei lavoratori in cambio di cambio di appaltatore (in esecuzione di una cd. clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva o dalla legge), ostandovi l’esplicito contrario disposto dell’art. 29 c. 3 del D. Lgs. 276/03”. Tale ultima norma richiamata dal Supremo Collegio prevede che “L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.

Ribadisce ancora la Corte, nella sentenza in commento, che l’assunzione dei lavoratori, di cui all’art. 29 c. 3 del richiamato D. Lgs. deve necessariamente accedere alla cessione dell’azienda o di un suo ramo, caratterizzata dall’autonomia ai fini dello svolgimento dell’attività d’impresa che ne consegue.

Nel caso concreto da cui la Sentenza trae origine, la Corte conclude per il rigetto della richiesta delle parti ricorrenti, non ravvisando l’esistenza degli elementi che possano far ritenere sussistente un effettivo trasferimento d’azienda.

Accettella Dott.ssa Rossana

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. Lavoro n. 24972 del 06/12/2016:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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