Procura generale ed accettazione tacita di eredità
Quando la procura generale per l’amministrazione di beni caduti in successione comporta l’adizione di eredità e l’acquisizione dello status di erede. Corte di Cassazione Sentenza 29/09/2016 n. 18830

Gli atti meramente conservativi non danno luogo all’accettazione tacita di eredità; la valutazione se la procura generale per l’amministrazione di beni caduti in successione comporti l’adizione di eredità e l’acquisizione dello status di erede rappresenta un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, che va valutato alla luce delle peculiarità della singola fattispecie.
La vicenda oggetto di scrutinio riguarda un’eredità risalente al lontano 1960. A seguito del decesso del de cuius, si apriva la successione ab intestato e, nel 1966, veniva rilasciata una procura speciale, per l’amministrazione dei beni ereditari, ad una dei chiamati. Secondo la Corte d’appello, la procura generale, sottoscritta a New York, conteneva l’accettazione tacita dell’eredità del de cuius, scomparso sei anni prima (la morte risaliva al 1960, mentre la procura era datata 1966). Il giudice di seconde cure respingeva le difese svolte dai soccombenti, basate sull’assunto dell’intervenuta prescrizione1 del loro diritto ad accettare l’eredità. Si giunge così in Cassazione.
I ricorrenti sottolineano come la procura generale di cui si tratta abbia ad oggetto i beni dei chiamati nella loro globalità e non solo quelli caduti in successione; inoltre, sostengono che la mera amministrazione del patrimonio, volta al compimento di atti conservativi, come disposto dall’art. 460 c.c., non importi l’adizione tacita di eredità e tantomeno l’acquisizione dello status di erede.
In particolare, la citata norma contempla l'istituto della cosiddetta “saisine ereditaria”. Nel periodo che scorre tra la delazione e l'accettazione, la prefata disposizione assicura al vocato dei poteri conservativi, tra i quali spicca la tutela possessoria dell'asse ereditario2, che si concreta nella legittimazione attiva nell'esperimento delle azioni possessorie, a prescindere dalla materiale apprensione del bene. Il soggetto, infatti, non è ancora erede ma solamente un “vocato”, ossia un chiamato e l'eredità, sino alla formale adizione della stessa, risulta giacente3, giacché si realizza una sorte di pendenza della delazione4. L’accettazione tacita di eredità (art. 476 c.c.) postula il compimento di atti che il soggetto non avrebbe titolo a compiere se non nella sua qualità di erede; sono tali gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare5. A titolo esemplificativo, possono citarsi la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al defunto6, la concessione di ipoteca sui beni ereditari7, la richiesta di voltura catastale da parte del vocato8; per contro, il pagamento delle spese funerarie non importa l’accettazione di eredità9.
Dopo questa breve parentesi volta a chiarire cosa s’intenda per adizione tacita di eredità, torniamo al caso di specie.
La Suprema Corte ritiene infondate le doglianze dei ricorrenti, in quanto il giudice di merito aveva accertato che la procura10 conferiva al rappresentante «poteri gestori su tutti i beni di qualsiasi specie da essi posseduti, con riferimento esplicito a quelli ereditari». La decisione appellata non fonda il proprio percorso argomentativo sull’equiparazione tra conferimento della procura da una parte ed accettazione tacita dall’altra; al contrario, secondo i supremi giudici, la sua ratio è rinvenibile nella «qualificazione del comportamento dei chiamati - rappresentato dal conferimento di quella procura generale, con quel contenuto e in quelle circostanze di tempo e di luogo – in termini di accettazione dell'eredità». La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ribadisce «il principio secondo cui non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa, che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ai sensi dell'art. 460 c.c.» e sottolinea che la questione oggetto di scrutinio riguarda «l'indagine relativa alla esistenza di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, che si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, alla luce delle peculiarità della singola fattispecie, che non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto».11
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
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1 Il diritto ad accettare l’eredità si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.) decorrenti dall’apertura della successione. Nel caso di istituzione condizionale tale periodo decorre dall’avveramento della condizione.
2 Mentre l'art. 1146 c. 1 c.c. prevede la successione nel possesso in capo agli eredi, disponendo che lo stesso continui con i successori, l'art. 460 c.c. dispone, invece, che “le mort saisit le vif” , vale a dire che il morto impossessi il vivo.
3 In attesa dell’accettazione, l’eredità che non sia nella disponibilità del chiamato è giacente. L’eredità vacante, invece, viene in rilievo solo nelle ipotesi in cui non esistano più vocati fuorché lo Stato. Così, M. DI PIRRO, Manuale di istituzioni di diritto privato, Napoli, Simone, 2013, 652 ss.
4 Definizione tratta da C. M. BIANCA, La famiglia. Le successioni, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 578
5 Corte Cass. sentenza 7 luglio 1999 n. 7075
6 In tal senso, Corte Cass. 5 novembre 1999 n. 12327
7 Corte Cass., sentenza 23 giugno 1958 n. 2226
8 Corte Cass., sentenza 11 maggio 2009 n. 10796
9 Vedasi Tribunale di Varese sentenza del 31 ottobre 2011
10 La procura è un atto giuridico unilaterale con il quale si rende noto ai terzi che il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato (art. 1388 c.c.). In particolare, la procura generale riguarda la gestione di tutti gli affari del rappresentato o di una serie definita di atti.
11 Ex plurimis, Corte Cass., Sez. III, sentenza n. 12753 del 1999
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 18830 del 29/09/2016:
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