Querela: prescrizione nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica
Nelle lesioni personali colpose da responsabilità medica la prescrizione decorre dal momento di insorgenza della malattia in fieri. Cassazione penale Sentenza n. 44335/16

La massima
«Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente»; «la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente».
Così la Sezione IV con la sentenza n. 44335 emessa in data 11/10/2016, riaffermando i principi nomofilattici elaborati in passato.
La sentenza assume rilevanza con riferimento all'esatto computo dei termini che rilevano, con riferimento al delitto lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica, ai fini della valutazione della tempestività della proposizione della querela da parte della persona offesa e del decorso della prescrizione.
La questio juris
Condannato per lesioni colpose gravi ed esercizio abusivo della professione medica1 dal Tribunale di Milano prima e dalla Corte d'appello di Milano2 poi, proponeva ricorso per Cassazione adducendo, tra gli altri motivi3, la «violazione degli artt. [...] 124 c.p., e vizio di motivazione per avere i giudici di merito individuato la data di decorrenza del termine per proporre la querela dal momento in cui la persona offesa aveva appreso dal medico a tal fine incaricato la natura e l'entità della lesione da lei patita anzichè da una data antecedente, ossia da quando la [persona offesa, n.d.r.] era venuta a conoscenza di tutti gli elementi costituenti reato»4 e la «erronea applicazione dell'art. 157 c.p., per avere i giudici di merito indicato nella data dell'effettiva insorgenza della malattia il giorno iniziale di decorrenza del termine di prescrizione del reato, confondendo la data del riscontro clinico della malattia con quella della sua effettiva insorgenza, tendente a coincidere con quella della condotta».
Dunque, il ricorrente lamentava l'errata individuazione del dies a quo per la proposizione dell'atto di querela da parte della persona offesa, in particolare avendo il giudice di merito individuato lo stesso nella data in cui la persona offesa veniva resa edotta dal medico legale all'uopo incaricato della natura e dell'entità della lesione subita e non invece nella data in cui presumibilmente la lesione fosse stata causata dall'imputato.
Inoltre, il ricorrente riteneva, di converso, errata l'individuazione del termine di inizio della decorrenza della prescrizione nella data del riscontro della malattia e non invece la data in cui è stata tenuta l'asserita condotta delittuosa.
Da cui l'eccepita violazione, rispettivamente, degli artt. 124 e 157 cod. pen..
Il decisum
Le doglianze eccepita rigurdavano, in definitiva, la corretta individuazione del tempus commissi delicti del delitto di lesioni personali colpose derivanti da colpa medica al fine di stabilire correttamente il dies a quo con riferimento da una parte alla proposizione della querela e dall'altra alla decorrenza del termine prescrizionale.
La Suprema Corte ha ritenuto corretto ricorrere a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza nomofilattica, individuando i principi risolutivi della vicenda.
In particolare, per ciò che concerne il computo del termine utile per la proposizione della querela da parte della persona offesa, i Giudici hanno rigettato il motivo di ricorso ritenendolo infondato e richiamando all'uopo il principio secondo cui «il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata»5.
Con la conseguenza che il termine di tre mesi per la presentazione della querela da parte della persona offesa decorre dal momento in cui la stessa venga edotta della possibilità che sulla patologia possa avere influito l'errore medico, sia esso diagnostico o terapeutico.
Per ciò che invece importa l'esatto computo del termine di prescrizione con riferimento all'individuazione del dies a quo del suo decorso, la Corte ha ritenuto la pronuncia di merito rispettosa del consolidato principio secondo cui «nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente»6.
Posto in non calle, dunque, la data del successivo riscontro clinico della malattia.
Lesioni personali colpose provocate da colpa medica: principi relativi al termine a quo per la proposizione della querela e per il computo del decorso della prescrizione
Con riferimento al delitto di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 cod. pen. derivante da responsabilità medica, la persona offesa deve proporre querela entro tre mesi dal momento in cui abbia avuto conoscenza della possibilità che sulla patologia possano avere influito errori diagnostici o terapeutici commessi dal personale medico e sanitario intervenuti, dunque quando il titolare del diritto di querela viene a completa conoscenza del fatto-reato nei suoi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva.
Inoltre, al fine del computo del termine di prescrizione con riferimento al dies a quo, ad importare non potrà che essere la data in cui è insorta la malattia, senza che acquisisca rilievo alcuno quella del successivo riscontro clinico, trattandosi di un reato istantaneo che si consuma al momento dell'insorgenza della malattia. Con la conseguenza che la durata e l'inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo.
Dott. Andrea diamante
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1 «L'imputato era accusato di avere eseguito con grave imprudenza un intervento di implantologia consistito nell'inserire impianti endossei che avevano cagionato alla paziente P.A.M. la lesione del nervo trigemino con perdita permanente della sensibilità della parte inferiore sinistra del merito, fino al labbro. Tale intervento era stato eseguito in Serbia ma, in Italia, l'imputato aveva eseguito i controlli medici ispezionando il cavo orale della paziente e provvedendo alla limatura degli impianti sebbene non fosse autorizzato ad esercitare la professione medica nel territorio dello Stato».
2 Sentenza del 18/12/2015
3 Si è scelto di non indicare gli altri motivi sui cui il ricorso si fondava in quanto ritenuti inammissibili dalla Suprema Corte perché riguardanti il merito (secondo motivo) ovvero proposti per la prima volta in sede di legittimità e dunque non prospettati in grado d'appello (terzo, quarto e sesto motivo), quindi inconferenti rispetto alla questione che si vuole qui evidenziare.
4 La seconda parte del motivo, che costituisce il primo, è stata ritenuta infondata e, in ogni caso, inconferente con l'oggetto della presente nota esplicativa.
5 Sez. IV, n. 21527 del 21/01/2015, n. 17592 del 07/04/2010; n. 13938 del 30/01/2008, secondo cui «Il termine per la proposizione della querela coincide con quello in cui il titolare del diritto di querela viene a completa conoscenza del fatto-reato nei suoi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva; questa conoscenza non può essere limitata alla sola consapevolezza dell'esistenza di conseguenze della patologia che ha riguardato la persona, ma deve quanto meno estendersi alla possibilità che su questa patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei medici che hanno seguito il caso».
6 Sez.4, n.8904 del 08/11/2011, secondo cui «Il reato di lesioni personali colpose, di cui all'art. 590 c.p., è un reato istantaneo che si consuma al momento dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l'inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l'insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione».
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Di seguito il testo di
Corte Cassazione penale Sentenza n. 44335 19/10/2016:
RITENUTO IN FATTO
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