Riassunzione contro gli eredi: chi deve provare e come si prova lo status di erede del chiamato?
Obbligazioni Tributarie e successione nel processo degli eredi: è onere dell’amministrazione finanziaria provare l’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati. Commento a Corte di Cassazione Sentenza n. 3611/16

L’onere probatorio da parte dell’Amministrazione non può essere assolto con l’allegazione della sola denuncia di successione: occorre la produzione degli atti dello stato civile
La vicenda scaturisce da un contenzioso tributario in cui il contribuente, parte in causa, decedeva nel corso del giudizio; il processo veniva allora riassunto nei confronti degli eredi, i quali contestavano la propria legittimazione passiva processuale mercé la rinuncia all’eredità.
In particolare, i chiamati impugnavano per Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria e riteneva fondata la pretesa di quest’ultima avverso gli eredi del contribuente.
La sentenza in commento offre alcuni interessanti spunti di riflessione.
I chiamati contestano la riassunzione del processo ritenendo tale atto viziato da nullità per non essere stato interrotto per il decesso del contribuente, parte in causa. Orbene, il soggetto era deceduto dopo l’emissione della sentenza di appello, poi impugnata per cassazione dall’amministrazione. La Corte precisa come nel giudizio di fronte ad essa, non trovi applicazione l’istituto dell’interruzione processuale ex art. 299 c.p.c., giacché trattasi di un procedimento dominato dall’impulso d’ufficio1 e, una volta instauratosi il contraddittorio tramite la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce alcun effetto, neppure nel caso in cui sia intervenuta anteriormente alla notifica. La Suprema Corte ritiene, pertanto, che il giudizio di legittimità sia stato correttamente incardinato e riassunto nei confronti degli eredi della parte originaria.
In merito al motivo di ricorso con cui si contesta la violazione dell’art. 519 c.c. (dichiarazione di rinunzia) e dell’art. 521 c.c. (retroattività della rinunzia), in virtù dei quali i pretesi eredi avrebbero dovuto considerarsi come mai chiamati alla successione, la Corte sostiene che tale difetto di legittimazione passiva avrebbe dovuto farsi valere in sede di giudizio di merito mediante la produzione dell’atto di rinuncia all’eredità. I giudici di legittimità precisano altresì che, qualora si deduca l’estraneità di una delle parti al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la contestazione non afferisce ad un difetto di legittimazione a contraddire ma all’effettiva titolarità del rapporto controverso. Si tratta, dunque, non già di un difetto di legitimatio ad causam ma di un difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto, non rilevabile d’ufficio2.
La Corte ritiene, invece, fondato il motivo di ricorso con cui si contesta il vizio motivazionale della sentenza di merito, in cui il giudice non ha indicato le ragioni per le quali è stata ritenuta sussistente la qualità di erede in capo alle parti. Infatti, i Supremi Giudici ribadiscono come gravi sul soggetto istante, in questo caso l’Amministrazione finanziaria, l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali è rivolta la domanda.
La mera chiamata all’eredità non è di per sé sola sufficiente; «grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato per poter esigere l’adempimento del suo dante causa».
La Corte conclude il suo percorso argomentativo enunciando il seguente principio di diritto:
«in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per potere esigere l'adempimento dell’obbligazione del loro dante causa; tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità».
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
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1 C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, Torino, Giappichelli, 2014, 372 ss.
2 Per un approfondimento sulla distinzione tra legittimazione affermata ed effettiva vedasi C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, Giappichelli, 2014, nota 10, 57 ss. Quando la questione attiene alla titolarità effettiva del diritto (e non alla mera affermazione di titolarità) essa inerisce al merito e non può rilevarsi d’ufficio come, invece, l’autentica questione di legittimazione (con riguardo alla titolarità affermata). Vedasi Corte Cass, sent., 22 febbraio 2012 n. 2672
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sentenza n. 3611 24 febbraio 2016:
RITENUTO IN FATTO
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