Rimodulazione catastale: nelle controversie tra privati la giurisdizione spetta al giudice ordinario

La controversia tra privati in materia di catasto, quindi senza soggetto pubblico, comporta l’assenza anche del rapporto tributario. Commento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 2950/16

- di Avv. Marcella Ferrari
Tempo di lettura: 3 minuti circa
Rimodulazione catastale: nelle controversie tra privati la giurisdizione spetta al giudice ordinario

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul confine tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario in materia di risultanze catastali.

La questione scaturisce dall’azione avviata da due comproprietarie di un appartamento e di alcune pertinenze, site in un condominio, contro la proprietaria di altre unità immobiliari ubicate nel medesimo caseggiato. Le attrici domandavano l’accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, la disapplicazione degli atti catastali recanti identificativi errati e la condanna dell’Agenzia del Territorio alla rettifica dei dati catastali erronei. Il tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle richieste afferenti alla rimodulazione catastale contenute nell’atto di citazione, disponendo il prosieguo del giudizio per le domande residue. L’appello promosso dalle attrici avverso la sentenza di primo grado veniva rigettato in quanto, in sede di gravame, il giudice di seconde cure confermava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; si proponeva, dunque, ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso afferente alla violazione dell’art. 2 c. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”. Tale norma delinea i confini della giurisdizione tributaria disponendo che: «Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».1

Secondo la ricorrente, l’accertamento delle rispettive porzioni immobiliari delle parti private in causa, con riferimento agli identificativi catastali, non attiene alla determinazione dei tributi e, quindi, non spetta alla giurisdizione del giudice tributario.

La Corte precisa che la giurisdizione tributaria è attribuita ratione materiae a prescindere dal contenuto della domanda e dagli atti emessi dell’amministrazione finanziaria. Al fine della sua sussistenza è necessario che nella controversia sia ravvisabile l’esercizio del potere impositivo; per contro, «se si tratta di una controversia tra privati, la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva, intesa in senso lato, comporta l’assenza anche del rapporto tributario».

I Giudici di Piazza Cavour sottolineano come il contenuto dell’art. 2 c. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 vada circoscritto giacché, se ogni controversia avente ad oggetto le materie in esso indicato rientrasse nella giurisdizione tributaria, le tipiche azioni di regolamento dei confini o di rivendica finirebbero per essere sottratte al giudice ordinario. La norma attribuisce giurisdizione al giudice tributario limitatamente ai casi in cui vi siano atti relativi all’intestazione o a variazioni catastali che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o alla determinazione dell’entità degli stessi; per contro, qualora la contestazione abbia ad oggetto la titolarità del diritto dominicale deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte conclude il suo percorso delibativo sostenendo che «appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà». Le risultanze catastali, in tali ipotesi, possono essere impiegate a fini probatori. Per contro, qualora le contestazioni siano volte alla variazione delle risultanze catastali ed incidano sulla determinazione dei tributi la giurisdizione spetta al giudice tributario.

A tal proposito, si ricorda che il catasto costituisce un mero “elenco” la cui funzione consiste nell’individuazione della capacità contributiva del titolare del bene2. Il catasto, quindi, si sostanzia in una sorta di inventario nel quale vengono elencati gli immobili esistenti nel territorio nazionale con l'indicazione dei relativi proprietari e l'attribuzione del reddito corrispondente. A ciascuna unità catastale corrisponde una rendita rilevante ai fini dell'imposta sui redditi. Il catasto, pertanto, persegue finalità fiscali e non riguarda la proprietà dei beni immobili, la quale risulta dalle conservatorie. Nondimeno le risultanze delle mappe catastali spesso sono impiegate, in sede di giudizio, in materia di azione di regolamento dei confini.

Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona

 

-------------------------

1 Si ricorda che con la riforma degli anni Settanta (DPR 650/1972) le controversie in materia catastale, prima devolute alle Commissioni censuarie, sono state affidate alle Commissioni tributarie

2 Definizione tratta da Guido Scarlata – Raffaello Lupi, voce Catasto, in Il Diritto, Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore, a cura di Salvatore Patti, 2007,Vol. 3, 23 ss

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civ., 16 febbraio 2016 n. 2950:

 

Ritenuto in fatto

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati