Risarcibile il danno al convivente more uxorio per morte del figlio del compagno

Il risarcimento danni da morte si estende a tutti i rapporti di convivenza se dimostrata una relazione affettiva stabile. Cassazione Sentenza n. 8037/16

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Risarcibile il danno al convivente more uxorio per morte del figlio del compagno

Come è noto è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita (danno tanatologico) del prossimo congiunto, con ciò intendendosi il familiare con stretto grado di parentela, tant'è che la Tabella del Danno Biologico elaborata dal tribunale di Milano prevede un risarcimento danno per la morte di un figlio, del genitore, del coniuge e del nipote. Quanto alla famiglia di fatto, scaturente da una convivenza more uxorio, la stessa tabella milanese prevede il risarcimento del danno per la perdita del convivente, ma non va oltre.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 8037 21 aprile 2016, si trova a dover decidere sulla risarcibilità del danno tanatologico per la perdita non del proprio figlio ma del figlio della convivente.

Il caso morte conseguiva ad un grave sinistro stradale, nel quale era deceduto il giovane. Il riconoscimento vi era stato da parte dei giudici del merito ma la compagnia assicuratrice aveva promosso ricorso per cassazione contestando l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno tanatologico a favore del convivente della madre.

La Corte ricorda da un lato che la lesione di un rapporto di fatto non è tutelata in alcun modo dall'ordinamento. Critica la decisione della Corte d'appello laddove aveva ritenuto che la persona la quale conviveva more uxorio con la madre di persona deceduta per colpa altrui avesse diritto, per ciò solo, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'uccisione. Tale automatismo, secondo la Suprema Corte, non è previsto.

Tuttavia la S. C. ritiene opportuno evidenziare che tra il figlio d'una donna che abbia una relazione more uxorio e il compagno della madre possano crearsi vincoli affettivi anche profondi. Questi rapporti, quindi, andranno esaminati e portati all'attenzione del giudicante.

E aggiunge: "Una famiglia di fatto, ovviamente, non sussiste sol perchè delle persone convivano. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l'assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure".

Questi elementi possono e devono essere presi inconsiderazione ed esaminati nella valutazione della richiesta di danno non potendosi, come aveva fatto la Corte d'Appello, ritenere in re ipsa dovuto il risarcimento per il solo fatto della convivenza.

 

A conclusione le Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto:

"La sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione".


    
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 8037 del 21/04/2016:  

 

Svolgimento del processo

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