Risarcimento danno da vacanza rovinata anche alla moglie non direttamente coinvolta nel sinistro

Mancato godimento della vacanza programmata con la famiglia: risarcimento del danno anche alla moglie non direttamente coinvolta nel sinistro. Tribunale di Reggio Emilia Sentenza 30/03/2016 n. 434

- di Avv. Marcella Ferrari
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Risarcimento danno da vacanza rovinata anche alla moglie non direttamente coinvolta nel sinistro

L’attore citava in giudizio il danneggiante e la sua assicurazione giacché, a seguito di un incidente stradale, di cui il convenuto si assumeva la piena responsabilità, non poteva godere della vacanza “all inclusive” prenotata all’isola di Rodi.

La compagnia assicuratrice del convenuto provvedeva a risarcire integralmente i danni riportati dal veicolo dell’attore; questi, unitamente alla moglie, ricorreva al giudice di pace al fine di veder riconosciuto il danno da vacanza rovinata in capo ad ambedue, per non aver potuto godere della succitata vacanza. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda del marito, riconoscendogli il danno biologico ed il rimborso spese, mentre rigettava quella della moglie. Veniva, pertanto, proposto appello al Tribunale di Reggio Emilia. Gli appellanti deducevano l’ingiustizia della sentenza di primo grado per non aver il giudice considerato il rimborso delle penali (conseguenti all’annullamento del pacchetto) oltre al danno non patrimoniale.

Il tribunale emiliano, nella sentenza in commento, sottolinea come le ferie rappresentino un diritto inviolabile ed irrinunciabile, costituzionalmente garantito (art. 36 cost.). Esse rappresentano un periodo di riposo dall’attività lavorativa ed un momento in cui il lavoratore può dedicarsi agli affetti familiari. Le ferie, infatti, garantiscono al lavoratore la possibilità di partecipare più attivamente alla vita familiare, ne consegue che il mancato godimento della vacanza non debba considerarsi solo quale diritto di credito nascente dal contratto turistico, ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.

In ragione di ciò, benché la moglie non sia stata direttamente coinvolta nel sinistro, la sua posizione ben può equipararsi a quella del marito, stante il mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia durante il periodo di ferie.

L’appellante, nonostante le conseguenze del sinistro non fossero invalidanti, si era trovato nell’impossibilità di lasciare l’Italia (si trattava, infatti, di un infortunio sul lavoro); quindi né lui né la moglie avevano potuto sfruttare appieno il periodo di ferie per partecipare attivamente alla vita familiare, vedendo ridotta la loro capacità di godimento della vacanza.

Pertanto, se da una parte è vero che il periodo di ferie si era convertito in malattia, senza intaccare il cosiddetto “monte ferie” e che la moglie non aveva dovuto prestare assistenza al marito; dall’altra la stretta connessione cronologica tra l’evento di danno e la partenza per la vacanza, pur non avendo impedito in toto la fruizione delle ferie, ne aveva ridotto qualitativamente il godimento, costringendo gli appellanti a rinunciare ad una vacanza programmata con mesi di anticipo.

Ad avviso del giudice d’appello, dunque, pare provata la connessione eziologica tra il sinistro ed il mancato godimento delle ferie; l’unica alternativa per il danneggiato consisteva nella rinuncia alle stesse, stante l’intrinseca difficoltà per un lavoratore subordinato di sopportare un repentino cambio di organizzazione delle ferie.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in qualità di giudice di appello, riforma la sentenza di primo grado ed accoglie le richieste avanzate dagli appellanti, prevendendo la risarcibilità del danno da vacanza rovinata non solo a favore del danneggiato ma anche in capo alla moglie, pur non essendo ella vittima diretta del sinistro. Tale pronuncia, invero, non è isolata in quanto già il Tribunale di Genova, con sentenza 17 giugno 2011, seppur in una fattispecie diversa, aveva statuito che il risarcimento non fosse dovuto al solo acquirente del pacchetto ma anche agli altri beneficiari del contratto di turismo organizzato1.

Per completezza espositiva, si ricorda che il danno da vacanza rovinata, inteso quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo2, rappresenta un’ipotesi di danno non patrimoniale, codificata nell’art. 47 del Codice del Turismo, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE (d. lgs. 23 maggio 2011 n. 79); il quale così recita:

ART. 47 Danno da vacanza rovinata

  1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

  2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.

Secondo la lettera della legge, dunque, ai fini della risarcibilità della citata forma di danno occorre che l’inadempimento non abbia scarsa importanza e che l’occasione perduta sia irripetibile. L’individuazione della soglia minima di gravità del danno patito dal turista, superata la quale lo stesso è risarcibile, deve essere compiuta dal giudice3. La gravità dell’inadempimento non va valutata in relazione all’entità effettiva del danno ma alla volontà dei contraenti, alla natura del rapporto, al concreto interesse alla tempestività della prestazione4.

Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona

 

1 L’art. 34 del Codice del Turismo definisce così i pacchetti turistici:

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

2 Corte Cass., 11 maggio 2012 n. 7256: «in tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero

3 In tal senso vedonsi Corte Cass., 11 maggio 2012 n. 7256; Trib. Milano 24 aprile 2013.

4 Vedasi Trib. Bari 2 dicembre 2010

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Di seguito il testo di
Tribunale di Reggio Emilia Sentenza 17/03/2016 n. 434:

Sentenza n. 434/2016 pubbl. il 30/03/201

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

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