Sanità: la mancata acquisizione del consenso informato costituisce autonoma fonte di danno
La mancanza del consenso informato costituisce di per sè un danno nei confronti del paziente che deve essere di risarcito in via autonoma ed a prescindere dagli altri danni lamentati. Cassazione Sent. n. 10414/16

La Corte di Cassazione civile si è espressa (con Sentenza n. 10414 del 20 maggio 2016) su un caso di danno richiesta di danni per mancata acquisizione del consenso informato a latere di una principale richiesta di danni per intervento sanitario causativo di danno alla salute.
Nel caso di specie la ricorrente si era sottoposta all'intervento chirurgico consigliato dallo specialista per eliminare una cronica cefalea di cui soffriva fin da quando era bambina.
L’intervento suggerito non solo non aveva guarito l’attrice ma aveva aggravato lo stato di salute compromettendo ulteriormente la qualità della vita della paziente, la quale a quel punto chiese la condanna dello specialista al risarcimento dei tutti danni patiti. Da notarsi che l'intervento era stato eseguito senza errori.
La Corte del merito aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno motivando sul fatto che l'intervento chirurgico suggerito non era adeguato rispetto alle concrete condizioni patologiche in cui versava la paziente, così come accertato dal C.T.U.
La paziente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato quella di primo grado.
Ciò che interessa ai nostri fini è la richiesta di condanna per la mancata acquisizione del consenso informato. Secondo parte ricorrente per cassazione le sentenze di merito erravano laddove non ravvisavano " ... come autonoma e distinta voce di risarcimento la mancanza di informazione e di consenso informato dell’attrice assumendo che la mancanza del consenso informato costituisca di per sé un danno nei confronti della paziente che deve essere di risarcito in maniera autonoma ed a prescindere dal danno alla salute e dagli altri danni ad esso connessi".
La Suprema Corte accoglie il rilievo e afferma: "... in materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo".
Rilevante l'affermazione secondo la quale il consenso informato costituisce obbligo autonomo rispetto alla prestazione medico-chirurgica in senso stretto. Secondo la Corte di Cassazione " l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talchè l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi".
E conclude affermando: “E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse,”ex ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento".
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 10414 del 20/05/2016:
Svolgimento del processo
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