Separazione tra coniugi o conviventi: a chi va affidato il cane della coppia?

In caso di separazione, di coniugi o conviventi, in materia di affidamento dell’animale d’affezione, trova applicazione analogica la disciplina normativa afferente ai figli minori. Tribunale di Roma Sentenza n. 5322/16

- di Avv. Marcella Ferrari
Tempo di lettura: 4 minuti circa
Separazione tra coniugi o conviventi: a chi va affidato il cane della coppia?

Commento alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. V, n. 5322 del 2016

 

In caso di separazione - sia tra coniugi che tra conviventi - in materia di affidamento dell’animale d’affezione, trova applicazione analogica la disciplina normativa afferente ai figli minori.

 

La pronuncia in commento interviene in un settore che, sempre più spesso, i giudici di merito si trovano ad affrontare: ovverosia il collocamento del cane o del gatto della coppia a seguito della fine del matrimonio o della convivenza more uxorio. In particolare, il Tribunale di Roma ha ricordato come esista un disegno di legge (il n. 1392)1, fermo in Senato, volto ad introdurre nel codice civile l’art. 445 ter, rubricato “affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi”. Il suddetto articolo, se approvato, prevedrebbe una disciplina consimile a quella dettata sul collocamento del figlio minore, perseguendo la finalità di garantire il maggior benessere dell’animale.
Nel caso oggetto di disamina, a seguito dello scioglimento del legame tra le parti, l’attrice tratteneva presso di sé il cane che, successivamente, veniva collocato nell’abitazione del convenuto ed ivi permaneva per un triennio. Ambedue le parti rivendicavano il diritto di detenere l’animale. La prima in virtù del microchip, ad essa intestato; il secondo in ragione delle spese sostenute per il mantenimento del cane. Il giudice romano, nel biasimare il legislatore per il vuoto normativo, ha ritenuto di agire tutelando l’interesse materiale-spirituale-affettivo dell’animale ed ha disposto l’affido condiviso del cucciolo. Questi, infatti, ha vissuto sei anni con ambedue le parti, ritenendole a tutti gli effetti suoi padroni e la sua “memoria affettiva” non può essere stata elisa da un triennio di lontananza da uno dei due. Inoltre, com’è comprensibile, per il cane è del tutto irrilevante che le parti siano o meno sposate, avendo esso unicamente interesse al godimento del loro affetto. Per queste ragioni, il Tribunale di Roma ha stabilito che le spese di mantenimento dell’animale siano suddivise tra le parti in ragione della metà ciascuna e che il cane trascorra sei mesi con uno e sei mesi con l’altra, con diritti di visita e facoltà di tenerlo due giorni a settimana (notte compresa).
La pronuncia in commento si inserisce nel filone di merito già tracciato dai precedenti dei Tribunali di Cremona, di Foggia e più recentemente di Como2 (febbraio 2016). Nondimeno è la prima volta che ci si occupa dell’affidamento di un animale tra coppie non coniugate. Nelle sentenze succitate, i giudici avevano stabilito l’affidamento condiviso e i diritti di visita per i coniugi con l’obbligo di mantenimento. In tutte le pronunce di cui sopra, l’interesse privilegiato è stato il benessere dell’animale. A tal proposito, giova ricordare che la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo, 13 novembre 1987, all’art. 4 dispone che «Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere».

È bene ricordare che il giudice adito, in sede di separazione, in caso di disaccordo, non sia obbligato a pronunciarsi sul collocamento dell’animale di compagnia, come statuito dal Tribunale meneghino con ordinanza del 2 marzo 2011. In ogni caso, laddove vi sia comunanza di intenti, il Tribunale può omologare il patto tra i coniugi. È quanto è accaduto in relazione a due gatti che, in sede di separazione, sono stati affidati al coniuge presso cui era collocato il minore3.

L’animale di affezione, ormai, non può più considerarsi come una “res”, ma come un “essere senziente”, dotato di sentimenti. Giova rammentare che il codice civile, promulgato nel lontano 1942, all’art. 923 c. 2 c.c., equipara gli animali alle cose, considerandoli suscettibili di occupazione, ossia di acquisto della proprietà a titolo originario. Da allora si è percorsa molta strada, soprattutto a livello transnazionale. L’Unione Europea ha seguito questo nuovo cammino; infatti, il Trattato di Lisbona riprende l’abrogato protocollo sulla protezione e sul benessere degli animali e, all’art. 13, precisa che: «[…]l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali». Si tratta della prima norma a livello europeo a riconoscere dignità agli animali, non più considerati alla stregua di cose.

Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona

 

 

2 Tribunale di Como, decreto del 3 febbraio 2016; in riferimento alle condizioni della separazione, il giudice comasco afferma che: «esse (ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che a questo giudice pare una caduta di stile sul piano culturale) di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l’animale (in via alternata) e la responsabilità sullo stesso; trattandosi di animale di affezione e/o di compagnia».

3 Tribunale di Milano del 2013

 

--------------------------------------------

Di seguito il testo di
Tribunale di Roma Sentenza n. 5322 del 15/03/2016:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
V SEZIONE

in composizione monocratica , in persona del G.O.T. dott. Antonio Fraioli , ha pronunciato la seguente

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati