Sindrome Alienazione Parentale:il giudice deve accertare la veridicità dei comportamenti contestati
PAS (sindrome alienazione parentale): quando un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore il giudice ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova. Cassazione Sent. n. 6919/16

La vicenda origina dal ricorso presentato da un padre, il quale contestava l’interruzione dei rapporti con la figlia, collocata presso la madre, e lamentava una campagna di denigrazione posta in essere dal quest’ultima nei suoi confronti.
Il Tribunale dei Minori1, a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori, aveva collocato la figlia presso la madre, disponendo l’affidamento condiviso, con l’incarico ai servizi sociali di monitorare la situazione. Stante l’atteggiamento di rifiuto della figlia nei riguardi del padre, il Tribunale gli vietava di frequentarla e prescriveva alla minore un percorso psicoterapeutico. Il padre della ragazza deduceva l’esistenza di una “sindrome da alienazione parentale” cagionata, a suo avviso, dall’attività denigratoria della madre; il Tribunale rigettava le istanze paterne ascrivendo il rifiuto della figlia a presunti atteggiamenti invasivi da parte sua. Avverso tale decreto veniva proposto reclamo, invocando indagini approfondite sull’effettiva natura dell’ostilità nutrita dalla figlia verso il genitore; la Corte d’Appello confermava il decreto impugnato ed il padre ricorreva per Cassazione.
Il ricorrente si duole della violazione del principio di bigenitoralità, consacrato nell’art. 337 ter c.c., vale a dire del diritto del minore a costruire un rapporto equilibrato ed armonioso con ambedue i genitori.
Secondo il genitore non collocatario, la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare la condotta della madre volta ad ostacolare il rapporto padre-figlia, oltre a non considerare il fatto che gli incontri con la ragazza erano rari e sempre alla presenza di soggetti terzi (baby sitter o servizi sociali). Egli invoca la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, ed in particolare l’art. 82, sostenendo che la decisione dei giudici abbia leso il suo diritto alla vita familiare. Il ricorrente sottolinea, altresì, come nel merito non siano state indagate le effettive cause del rifiuto della figlia. La Corte accoglie questo motivo di doglianza, giacché non v’è stata un’indagine sulle reali cause della condotta della minore e la decisione di escludere il padre dalla vita della figlia non risulta circostanziata da motivi reali. Inoltre, in primo grado, il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato che il comportamento della madre fosse fortemente limitativo della relazione tra padre e figlia, stante il pressante controllo esercitato dalla prima sulla seconda. Lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che il comportamento materno fosse fonte di pregiudizio per la minore, prescrivendo alla stessa di astenersi dall’ostacolare i rapporti con il padre.
Secondo la Suprema Corte, il giudizio prognostico che il giudice effettua nell’esclusivo interesse del minore, deve tenere conto della condotta dei genitori, della loro personalità, delle consuetudini di vita, in buona sostanza occorre valutare come i genitori abbiano svolto in precedenza il proprio compito. Tale disamina va effettuata nel rispetto del principio di bigenitorialità, vale a dire garantendo alla prole la presenza comune di ambedue i genitori; pertanto, tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini del collocamento del minore, deve valutarsi «la capacità del genitore di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore».
La Corte di Cassazione non si pronuncia sulla fondatezza scientifica o meno della PAS3 (Parental Alienation Syndrome) ma rileva come i giudici di merito non abbiano indagato sulle ragioni del rifiuto della figlia verso il padre e non abbiano verificato la sussistenza dei denunciati atteggiamenti ostruzionistici da parte della madre, utilizzando i mezzi di prova tipici, incluso l’ascolto del minore.
Il diritto alla bigenitorialità è ribadito dai supremi giudici citando la sentenza della Corte CEDU 9 gennaio 2013 n. 257044 con la quale si afferma la violazione dell’art. 8 della Convenzione qualora le autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli posti in essere dalla madre collocataria nei confronti del padre, non si impegnino adottando le misure necessarie a preservare il legame padre-figlia, attraverso un concreto ed effettivo esercizio del diritto di visita. Le misure da adottare devono essere specifiche ed effettive al fine di garantire il ripristino della collaborazione tra i genitori e del rapporto con il minore. Le autorità nazionali, secondo la Corte CEDU, non sono dispensate dall’obbligo di garantire il diritto del minore ad una frequentazione costante con ciascun genitore allorché il diritto di vista del genitore non collocatario sia frustrato e conseguentemente risulti violato il suo diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU). Secondo la Corte di Strasburgo, inoltre, «per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore ed il genitore non convivente».
La Corte di Cassazione, conclude il proprio percorso argomentativo, enunciando il seguente principio di diritto: «in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena».
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
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1 La vicenda risale al 2006, pertanto, si tratta di un periodo anteriore all’entrata in vigore della riforma sulla filiazione (d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154), che ha portato al principio di unicità dello stato giuridico di figlio (art. 315 c.c.) e limitato la competenza del Tribunale per i Minorenni, al quale si ricorre ormai unicamente per i provvedimenti de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale (art 38 disp. att. c.c.)
2 Il testo dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, così recita:
«Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».
3 La PAS è una teoria psicologica elaborata agli inizi degli anni Ottanta dallo psichiatra Richard Gardner; essa ha ad oggetto minori vittime delle dinamiche familiari in caso di separazione conflittuali tra i genitori. Tale teoria è piuttosto controversa, giacché non viene ritenuta attendibile sul piano scientifico e, conseguentemente, su quello giuridico. La sintomatologia che connota la sindrome da alienazione parentale riguarda la “campagna di denigrazione”, l’appoggio incondizionato al genitore “alienante” e via discorrendo.
4 Si fa riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 29 gennaio 2013 - Ricorso n. 25704/11 - causa Lombardo c. Italia; in particolare, in questa pronuncia, la CEDU afferma che «come la Corte ha più volte rammentato, se l’articolo 8 ha essenzialmente per oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Essi possono implicare l’adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare, incluse le relazioni reciproche fra individui, e la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate».
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Di seguito il testo di :
Corte di Cassazione civile Sentenza 08/04/2016 n. 6919:
Svolgimento del processo
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