La S.R.L. è litisconsorte necessaria nell'azione di responsabilità ex art 2476 c.c.
Società: nell’azione di responsabilità promossa dal socio deve integrarsi il contraddittorio nei confronti della società, quale litisconsorte necessaria e nominarsi un Curatore Speciale. Cassazione Sent. n. 10936/16

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 10936 del 26/05/2016, si è espressa in ordine alla necessità di partecipazione della società a responsabilità limitata nelle azioni di responsabilità promosse da parte di uno dei soci ex art. 2476 c.c. nei confronti dell'amministratore.
Il caso prendeva spunto dall'azione promossa da un socio di s.r.l. nei confronti dell'ex amministratore con la quale chiedeva il " ...risarcimento dei danni subiti dalla società per pagamenti di fatture prive di alcun rapporto sottostante, per l'indebito prelievo di ingenti somme a titolo retributivo da parte dell'amministratore unico e per l'avvenuta cessione a terzi di contratti a prezzo simbolico".
Ricordiamo che l'articolo 2476 del cod. civ., titolato "Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci" recita:
"Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale"
Con il citato articolo si è introdotto nell'ordinamento il diritto/potere del singolo socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto, di promuovere azioni di responsabilità a fronte della mala gestio degli amministratori di s.r.l.
Secondo la Suprema Corte il socio che promuove tale tipo di azione " ... gode di una legittimazione straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.: pur se non necessariamente di natura surrogatoria, quantunque la sua azione supplisca, nella normalità dei casi, all'inerzia dell'assemblea".
E continua la S.C. affermando: "Ne consegue la necessaria compartecipazione della società al giudizio, quale titolare del credito risarcitorio, desumibile anche da alcuni dati testuali dello stesso art. 2476 c.c., comma 1".
Non solo: ragiona la Corte, "la società potrebbe, per contro, anche assumere posizioni antagonistiche rispetto a quelle del socio, qualora non ravvisi i presupposti, in concreto, per esercitare tale azione". Potrebbe da un lato non condividere minimanente l'iniziativa promossa dal socio ma da altro canto, una volta instaurato il processo, trovarsi in palese contrasto/conflitto di interesse con l'amministratore che la rappresenta.
Di qui la necessità di nomina di un Curatore Speciale. Il curatore speciale deve essere nominato qualora sussista un conflitto di interessi - anche solo potenziale - tra rappresentante e rappresentato. Sotto questo profilo, l'interesse tutelato dall'art. 78 c.p.c., comma 2, è esclusivamente quello della parte rappresentata, e non delle altre parti.
La mancata nomina del Curatore Speciali inficia radicalmente l'eventuale giudizio instauratosi, tanto che la Corte afferma: "L'omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, quindi, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento".
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 10936 del 26/05/2016:
Svolgimento del processo
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