Sugli oneri di manutenzione della casa familiare assegnata in sede di separazione
Anche per la casa assegnata nella separazione dei coniugi le spese relative alle parti comuni incombono su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione. Corte Cassazione Sentenza n. 2195/16

I coniugi in sede di saparazione avevano visto l'appartamento costituente casa familiare assegnato alla moglie con l'espressa previsione che al marito sarebbero state poste a carico "il pagamento proquota solo delle spese condominiali straordinarie, degli oneri fiscali, nonchè dei tributi e tasse che gravano su detto immobile".
In costanza di separazione il condominio approvava l'esecuzione di spese di rifacimento dell'area verde (taglio di alberi) e la sostituzione del basculante del box. Assumeva il ricorrente che dette spese erano da attribuirsi a trascuratezza nella manutenzione e che nella sostanza costituivano in realtà migliorie e non spese straordinarie.
Il caso viene affrontato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 2195 del 04/02/2016, la quale conferma la sentenza del merito la quale prescriveva l'obbligo del pagamento della spese da parte del marito. Interessante, tuttavia, la motivazione.
L'attenzione viene portata fuori dall'ambito delle regole del condominio e la fattispecie viene inquadrata nelle regole della comproprietà.
Afferma la Corte " ... l'obbligo di partecipare ad esse [ spese relative alle parti comuni ] incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire ... "; e ancora "altro sono le spese condominiali straordinarie rispetto a quelle di conservazione ex art. 1110 c.c., di cui il ricorrente è tenuto a corrispondere la propria quota in virtù della comproprietà dell'immobile"; avendo le condizioni di separazione coinvolto solamente la ripartizione delle spese in ambito prettamente condominiale, nulla sarebbe stato previsto riguardo alle eventuali spese poste a carico dei comunisti comproprietari.
Se ne ricava, in sostanza, che le spese per migliorie condominiali vanno a ricadere sul proprietario, superando e annullando le diverse previsioni contenute nell'accordo di separazione.
Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 2195 del 04/02/2016:
Ragioni di fatto ed in diritto della decisione
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