Sulla nullità della CTU e sua sanatoria in mancanza di eccezione nei termini

La CTU è nulla se è mancata la comunicazione del giorno e dell'ora dell'inizio delle operazioni peritali. Tale nullità, tuttavia, va eccepita nei termini. Cassazione civile Sentenza n. 17032/2016

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Sulla nullità della CTU e sua sanatoria in mancanza di eccezione nei termini

La Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 17032 dell' 11 Agosto 2016 si è occupata di un caso di nullità della CTU espletata nel corso del giudizio. Se è pacifico che la mancata comunicazione dell'ora, della data e luogo degli incontri tenuti tra il consulente d'ufficio e il consulente di parte, si è chiesto alla S. C. di esprimersi sulla necessità, o meno, di sollevare la relativa eccezione e in quali termini.

Nel caso di specie, infatti, l'eccezione di nullità della CTU era stata sollevata all'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo che si erano svolte ben tre udienze dal deposito della CTU, senza che il difensore della parte interessata avesse mosso alcuna denuncia di nullità dell'elaborato peritale.

Lo stesso legale, tuttavia, replicava assumendo che in quel lasso di tempo si erano tenuti meri rinvii d'udienza poiché tra le parti pendevano trattative per la definizione transattiva della lite.

La Suprema Corte ritiene non rilevante vi fosse questa trattativa e difende la pronuncia della Corte d'Appello che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità. E afferma:

"Va quindi affermato, ribadendo il consolidato orientamento di questa Corte, che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa, sia pure sul dichiarato presupposto della pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede l'effettiva conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente".

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 17032 del 11/08/2016:

 

Svolgimento del processo

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