Sulla registrazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo interpellato il Min.Giustizia

La registrazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal Tribunale ex art. 99 Legge Fallimentare nelle controversie in cui è parte l’Agente della Riscossione.

- di Dott. Antonio Fazio
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Sulla registrazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo interpellato il Min.Giustizia

La registrazione del decreto del Giudice delegato al fallimento che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal Tribunale ex art. 99 Legge Fallimentare nelle controversie in cui è parte l’Agente della Riscossione.

Numerose e non sempre di facile soluzione sono le problematiche che il personale assegnato alle Cancellerie giudiziarie deve affrontare nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Invero, specialmente nei casi controversi e/o in assenza di circolari ministeriali , si possono verificare fattispecie in cui non è agevole aderire ad una tesi rispetto ad un’altra senza incorrere in responsabilità contabili ovvero di altra natura.

Al riguardo, il Ministero della Giustizia è stato recentemente investito tramite quesito inoltrato in via gerarchica per l’impossibilità dell’ Ufficio Giudiziario di trovare a livello decentrato una esaustiva e condivisa decisione in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo di sottoporre a registrazione il decreto del Giudice delegato al fallimento che rende esecutivo lo stato passivo nonché le decisioni assunte dal Tribunale ex art. 99 Legge Fallimentare nelle controversie in cui è parte l’Agente della Riscossione.

Il convincimento dell’Ufficio remittente riveste in entrambe le ipotesi contenuto negativo e si articola sulla base di differenti motivazioni.

In via preliminare, si osserva che non viene posta in discussione la funzione propriamente erariale della società concessionaria delegata alla riscossione dei tributi, sebbene quest’ultima ora è stata classificata quale “ gestore di pubblico servizio “ ( T.A.R. Lecce n. 779/2003 - Consiglio di Stato n. 5181/2001), ora quale “ concessionario di pubbliche funzioni ” in considerazione del tenore letterale dell’art. 2, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 112/1999 nonché per l’espletamento di funzioni proprie di enti pubblici titolari di crediti portati ad esecuzione.

Relativamente alla prima problematica si ritiene che, nella vigenza della attuale disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 169/2007, sia nell’ipotesi di domanda tempestiva che tardiva di ammissione di un credito al passivo fallimentare, la cancelleria non è obbligata a richiedere al competente Ufficio Finanziario la registrazione del relativo decreto di accoglimento, rigetto o di inammissibilità in quanto l’art. 66, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1999 prevede che “ sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo” .

Invero :

-il fallimento è una procedura esecutiva concorsuale , la relativa sentenza produce gli effetti del pignoramento non su singoli beni bensì su tutto il patrimonio del debitore, e la domanda di ammissione al passivo ( sia tempestiva ex art. 93 che tardiva ex art. 101 L.F. ) consente al creditore di partecipare alla esecuzione ed alla ripartizione del ricavato, con conseguente trasformazione da “ concorsuale “ a “concorrente “ .

Anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 4861 dell’ 1 marzo 2010 si è pronunciata- incidentalmente- sulla natura e sugli effetti della procedura fallimentare prevedendo il rimborso delle spese di insinuazione al passivo sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, argomentando che un trattamento differenziato delle voci di spesa tra il processo esecutivo (individuale) e quello fallimentare risulterebbe ingiustificato in quanto la procedura concorsuale puo’ fondatamente ritenersi un’esecuzione generale sull’intero patrimonio del debitore;

-il decreto con cui il Giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo ha efficacia endofallimentare in quanto l’art. 96 L.F. novellato ultimo comma espressamente prevede che il citato provvedimento produce effetti soltanto all’interno della procedura fallimentare e non comporta l’instaurazione di un autonomo giudizio;

-il regime delle insinuazioni tardive, in virtu’ del richiamato art. 95 L.F. post- riforma, si svolge nelle stesse forme e soggiace alle medesime disposizioni cui sono sottoposte le insinuazioni tempestive ( cfr. in merito anche circolare Ministero della Giustizia n. 24 febbraio 2008 n. 1/2638/44/U-04 ).

Infine, a conferma del superiore convincimento, si riportano le seguenti decisioni :

-Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sez. XII, n. 220 del 3 gennaio 2006, secondo cui “ il concessionario non puo’ essere assoggettato alle imposte di registro e di bollo nell’espletamento di una funzione di riscossione, e tale deve indubbiamente ritenersi quella esperita nell’ambito della procedura fallimentare, quale procedura esecutiva non già individuale ma concorsuale “ ;

-Commissione Tributaria Provinciale Genova, Sez. XX, n. 31 del 22 febbraio 2012 , secondo cui ( argomentando a contrario) è da escludersi l’applicabilità dell’esenzione ex art. 66, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1999 nell’ipotesi di un giudizio di opposizione a fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 quale procedimento cautelare e non esecutivo;

- Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sez. III, n. 184 del 31 ottobre 2012, in virtu’ della quale la prenotazione a debito delle spese processuali previste dall’art. 157 del D.P.R. 115/2002 trova applicazione con “ preciso ed esclusivo riferimento alle procedure esecutive ed alla riscossione coattiva” che appartengono alla cognizione del giudice ordinario, e non a tutte le attività svolte dal concessionario;

-Commissione Tributaria Provinciale di Padova, Sezione IV, n. 19 del 12 marzo 2013, in forza della quale l’esenzione dall’imposta di registro riguarderebbe non solo ed esclusivamente gli atti dell’espropriazione forzata esattoriale, ma anche quelli posti in essere nell’ambito di giudizi connessi a tale attività.

Con riferimento al secondo aspetto della problematica, si ritiene -per i motivi di seguito indicati- che il provvedimento assunto dal Collegio fallimentare ex artt. 98 e 99 L.F. non è sottoposto alla formalità della registrazione applicandosi alle fattispecie in esame l’art. 5 della tabella del D.P.R. n. 131/1986 che comprende -quali atti e documenti esenti- “ … quelli formati per la riscossione delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze … “.

Invero :

- la nuova disciplina fallimentare contempla un unico modello procedimentale in ordine alle impugnazioni avverso il decreto del Giudice delegato emesso in sede di verificazione dello stato passivo, quali “ l’opposizione, l’impugnazione e la revocazione” ;

- i suesposti rimedi presentano natura impugnatoria, non sono assimilabili all’appello e non sono retti dal principio devolutivo; inoltre i relativi giudizi presentano il carattere della cognizione piena di merito ( Cassazione Civile - Sez. I° - n. 11392 dell’01 giugno 2016) ovvero sono retti dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa ( Cassazione Civile- Sez. IV°- n. 12436 del 03 giugno 2014) ;

-contrariamente a quanto si verifica nelle fattispecie di cui agli articoli 93 e 101 L.F. , la cancelleria deve procedere alla iscrizione a ruolo delle citate impugnazioni poichè, specie per l’opposizione allo stato passivo, si tratta di nuovi ed autonomi giudizi che non comportano una mera prosecuzione a cognizione piena della precedente fase di verifica dei crediti, ma che determinano un ulteriore processo dinnanzi al Collegio fallimentare del quale, a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina, non puo’ farne parte il Giudice delegato.

Alla luce delle superiori motivate considerazioni, è auspicabile un tempestivo intervento ministeriale a chiarimento della problematica affrontata.

 

Dr. Antonino Fazio
Il Direttore Amministrativo
Tribunale di Patti

 

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