Sulla remissione tacita di querela nei giudizi avanti il Giudice di Pace

La mancata comparizione in udienza del querelante comporta remissione tacita della querela nei giudizi avanti il Giudice di Pace. Cassazione penale Sentenza n. 8638 del 02/03/2016

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Sulla remissione tacita di querela nei giudizi avanti il Giudice di Pace

Sul valore da attribuire al comportamento del querelante e sulla poissibilità di estrapolare il significato di remissione della querela alla mancata partecipazione / comparizione al processo, la Corte di Cassazione ha avuto già modo di esprimersi senza tuttavia essere univoca sull'argomento.

Da ultimo la Corte Cassazione, con Sentenza n. 8638 del 02 Marzo 2016, torna sull'argomento, affrontanto il caso di una dichiarazione di non doversi procedere dichiarato da un Giudice di Pace motivata dalla mancata comparizione del querelante come persona offesa.

Più precisamente il Giudice di Pace di Venezia aveva ritenuto che la mancata comparizione della persona offesa, in seguito a notifica di verbale contenente specifico avvertimento, potesse essere qualificata come manifestazione tacita di voler rimettere la querela.

La S. C. ricorda che "l'istituto della remissione della querela è disciplinato dall'art. 152 c.p., il quale, dopo aver premesso - nel comma 2 - che "la remissione è processuale o extraprocessuale", prevede che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". La remissione tacita, dunque, viene espressamente prevista solo nella sua forma extraprocessuale e deve consistere, appunto, in fatti univocamente incompatibili con la volontà di persistere nella richiesta di punizione".

La Corte da altresì atto di un proprio filone di giurisprudenza che nega la possibilità di attribuire ad un mero fatto un significato così rilevante. Afferma, infatti, " ... si deve valutare sotto altro aspetto l'assunto di quella giurisprudenza secondo cui mai un siffatto comportamento "inerte" potrebbe essere considerato remissione tacita: vuoi perchè il querelante non ha l'obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza la suddetta conseguenza e perchè, dunque, il giudice non può, illegittimamente, "disporre che un comportamento obiettivamente non concludente tale diventi, imponendo all'interessato l'onere di assumere un certo atteggiamento e stabilendo, al di là della previsione legislativa, che quello contrario varrebbe a dimostrazione di una determinata volontà".

Tuttavia la Suprema Corte motiva, ricordando il filone giurisprudenziale di senso opposto, che  " ... la mancata collaborazione al processo (accusatorio e che vuole dunque che la prova sia formata a dibattimento) e l'assenza della voce di chi dovrebbe dare corpo e fondamento alla pretesa punitiva che consente di dubitare della persistenza di tale volontà.... E discende dal principio di responsabilità, di cui si dirà di qui a poco, l'onere del querelante di estendere, in caso di dubbio, la sua persistente volontà".

La particolarità del caso di specie, tuttavia, viene fatta risalire dalla sentenza in commento al fatto che il caso fosse di competenza del Giudice di Pace, il quale viene chiamato ad affrontare casi di monore gravità e per i quali deve tenersi conto dei principi di economicità del processo e della ragionevole durata dello stesso. In tali casi, ne deduce la corte, deve necessariamente tenersi in debita considerazione anche l'atteggiamento della parte querelante.

Afferma, infatti, la S.C. " ... nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace vige il principio generale del "favor conciliationis" che - in un sistema normativo con ambito di competenza limitato a reati di minore gravità (alcuni, come per esempio l'ingiuria, oggetto del recente intervento di depenalizzazione), non può che essere anche espressione del principio di ragionevole durata del processo".

 

A conclusione la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:

"Tenuto conto del principio generale del favor conciliationis, cui è improntato il sistema normativo che regola il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace, e che esso è collocabile nell'ambito del più ampio principio della ragionevole durata dei processi, la mancata comparizione del querelante - previamente e chiaramente avvisato del fatto che l'eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non perseguire nell'istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che lo stesso querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta".

 

Di seguito il testo di
Corte Cassazione penale Sentenza n. 8638 del 02/03/2016:

 

 

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