Sulle differenze fra atti persecutori ex art. 612bis e atti di molestia ex art. 660 codice penale
La Corte di Cassazione si sofferma sulla differenza fra Atti persecutori (stalking) e atti di Molestia alle persone: Cass Sentenza n. 12528/16

La Corte di Cassazione penale con Sentenza n. 12528 del 24 marzo 2016 ha occasione di soffermarsi sulla distinzione fra il reato di "Molestia o disturbo alle persone" previsto dall'art. 660 del codice penale e il reato di "Atti persecutori" previsto dall'art. 612-bis.
L'art. 612-bis rappresenta una novità introdotta con il D.L. 23/2/2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».
Per comodità riportiamo per esteso l'articolato normativo.
Art. 660
Molestia o disturbo alle personeChiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro.
612-bis
Atti persecutoriSalvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
Nel caso di specie all'imputato veniva mossa l'accusa di avere molestato l'ex moglie mediante condotte reiterate e quotidiane, consistenti in dichiarazioni amorose deliranti ed in minacce, in particolare inviandole numerosi messaggi sms, decine di messaggi di posta elettronica e lettere, consegnandole a casa, sul luogo di lavoro e presso parenti, lasciandole bigliettini sul parabrezza dell'auto.
La Corte del primo grado mandava assolto l'imputato alla luce del fatto che i predetti comportamenti non si sarebbero svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono. Requisito previsto dall'art. 660 c.p.
La Corte di Cassazione coglie l'occasione per fare il punto e delimitare i rapporti fra le due fattispecie di reato. E afferma che la prima (""Molestia e disturbo alle persone") costituisce " ... ipotesi di reato plurioffensiva, che mira a tutelare non solo la tranquillità del privato, ma anche l'ordine pubblico, ed è, pacificamente, reato di pericolo, non necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia".
Ipotesi quindi del tutto distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. Secondo la Corte "il delitto di atti persecutori tutela la libertà individuale ed è reato abituale di danno, per la cui sussistenza è richiesta la produzione di un evento consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva".
E conclude affermando che: "I beni giuridici protetti sono diversi tra loro - in un caso la libertà individuale, nell'altro la quiete privata e l'ordine pubblico - la struttura dei reati è ontologicamente diversa - delitto necessariamente abituale di danno in un caso, reato non necessariamente abituale di pericolo nell'altro - per cui appare evidente come dette fattispecie possano avere un nucleo strutturale comune, costituito dalla condotta molesta che tuttavia, nel delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., si deve inserire in una sequenza idonea a produrre uno degli eventi di danno tipizzati dalla norma, eventualmente affiancandosi anche ad altre tipologie di condotte minacciose o lesive, mentre nella contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., la rilevanza dell'ordine pubblico quale bene da tutelare rende necessario che le molestie siano commesse in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre che con il mezzo del telefono".
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 12528 del 24/03/2016:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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