Trattenere la documentazione del cliente può integrare il reato di appropriazione indebita
Il professionista - nella specie commercialista - che non provvede a restituire la documentazione al cliente che la richiede commette il reato di appropriazione indebita aggravata: Cassazione Sent. n. 39881/15

Rischia di rispondere dell'accusa di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 (e quindi si procede d'ufficio e non a querela della parte) il commercialista che rifiuta di restituire la documentazione contabile al proprio cliente che ne faccia richiesta.
E' quanto confermato da Corte di Cassazione con Sentenza n. 39881 depositata il 5 ottobre 2015, alla quale l'imputato - il commercialista - era ricorso dopo che la Corte d'Appello lo aveva dichiarato responsabile dei danni cagionati alla parte civile con condanna al risaricimento del danno. La Corte d’Appello aveva, quindi incidenter tantum, ritenuto consumato il reato contestato adottando una condanna al risarcimento dei danni.
Nel caso di specie l'accusa mossa al professionista era di " ... non avere restituito tempestivamente, nella sua qualità di libero professionista i libri sociali, le scritture contabili alla società ...".
La Sentenza della Suprema Corrte, per il resto, non ha particolari pregi avendo affrontato questioni tecnico-processuali che poco avevano a che fare con la sostanza dell'imputazione.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione con la sentenza n. 39881 depositata il 5/10/2015:
Svolgimento del processo
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