Unioni Civili è legge: il testo approvato al Senato in via definitiva

Unioni Civili: il testo del DDL 2081 approvato dal Senato in via definitiva. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

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Unioni Civili è legge: il testo approvato al Senato in via definitiva

Il testo del Disegno di Legge 2081, titolato "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", è stato approvato ieri 11/5/2016 al Senato in via definitiva.

La "Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili"  quindi è legge e si attende solo la poubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La legge è composta di un unico articolo con 69 commi.

Ecco cosa prevede a grandi linee la nuova legge.

Costituzione: l'unione civile si costituisce "di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni" e l'atto verrà registrato "nell'archivio dello stato civile" come accade per l'isrtituto del matrimonio.  Verrà rilasciato un documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Obblighi e vita familiare: come per il matrimonio "dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione", mentre viene tralasciato l'obbligo di fedeltà previsto invece nel matrimonio. "Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri". "Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato". come previsto per il matrimonio.

Scioglimento: si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio senza che sia previsto il periodo di separazione.

Regime patrimoniale: la legge prescrive che "Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni". Il TFR ("le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile
") va corrisposto anche al convivente.

Mantenimento: in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza e "l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle".

Abitazione: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e' proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto e' titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

Diritti successori: La legge prevede l'estensione alle unioni civili di gran parte delle previsioni riguardanti le successioni previste per il matromonio. Il comma 21 recita: "Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile".

Delega: La nuova legge attribuisce al governo il potere di intervenire sulle nuove disposizioni per regolamentare ulteriormente alcuni particolari. Il comma 28, infatti prescrive che "il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
    b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
    c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti"
.

 

Di seguito il testo della nuova
"Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili" :

 

[[ Vedi ora: testo definitivo pubblicato in G.U. L. 76/2016 ]]

 

 

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