Validità (in Italia) del matrimonio contratto dal cittadino straniero per via telematica
Validità (in Italia) del matrimonio contratto dal cittadino straniero per via telematica alla luce di Corte di Cassazione Civile Sentenza n. 15343 del 15/07/2016

Il fatto analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione è particolarmente peculiare e toccante per una persona abituata al solo diritto italiano.
Il matrimonio, nel nostro paese, come in molti altri Stati Occidentali, è considerato un istituto tanto sacro che il primo presupposto per la validità dello stesso è proprio la presenza fisica dei coniugi. Solo in casi particolari ed eccezionali è ammessa l’assenza di uno dei due, essendo comunque richiesta una procura notarile.
Ogni paese tuttavia ha regole proprie e può accadere che siano totalmente differenti da quelle del nostro ordinamento e che siano pure basate su presupposti tanto differenti da poter essere ritenuti in contrasto con la nostra “etica” e pertanto contrari al nostro Ordine Pubblico Interno.
Nel campo del diritto internazionale privato, fortunatamente è stata emanata il 31 maggio 1995 la Legge n. 218 (conosciuta proprio come legge di diritto internazionale privato). Legge fondamentale in quanto “determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri” (art. 1 L. 218/1995).
Nel caso di specie due cittadini di nazionalità pakistana contraevano matrimonio nel loro paese di origine, secondo le modalità proprie di detto diritto, e pertanto senza la presenza fisica dei nubendi e grazie all’ausilio del mezzo di comunicazione via internet. Il Ministero dell’Interno non riconosce la validità di detto matrimonio in quanto, secondo la motivazione addotta, l’assenza fisica dei nubendi al momento del matrimonio, sarebbe contraria all’ordine pubblico italiano, secondo quanto previsto dall’art. 65 della Legge 218/1995 (“Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti dell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”).
La legge 218/1995, nel disciplinare l’applicazione del diritto straniero in Italia, pone il limite del rispetto del nostro “Ordine Pubblico” anche all’inizio della, ovvero con l’articolo 16, che espressamente dispone che “La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico”.
La Cassazione, con Sent., Sez. I Civ., n. 15343 del 15 luglio 2016, pone però l’accento su altre norme della medesima legge, ovvero, nel caso di specie, l’articolo 28, relativo, specificatamente, alla forma del matrimonio, disponendo che “Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”, e sottolineando che il caso in esame non viola in nessun modo l’ordine pubblico interno.
La Corte, implicitamente, segue un ragionamento molto moderno, che dovrebbe essere il principio portante dell’applicazione del diritto internazionale, ovvero l’interpretazione elastica del diritto in generale, considerando una violazione dell’ordine pubblico solo fatti che comportino una lesione alla nostra “etica” o “morale” assolutamente intollerabile.
La predetta decisione è di fondamentale importanza proprio per detto motivo, altrimenti, come affermato dalla stessa Corte, “ravvisando l’ordine pubblico nelle norme, seppure inderogabili, presenti nell’ordinamento interno, sarebbero cancellate le diversità tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato. Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico dev’essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili”.
Avv. Davide Giovanni Daleffe
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sentenza n. 15343 del 15/07/2016:
Svolgimento del processo
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