L'abbattimento parziale del muro condominiale per realizzare un portone del garage privato
Se sia possibile aprire una breccia sul muro perimetrale del condominio per creare l'apertura del garage del singolo condomino. Cassazione civile Sentenza n. 4437/2017

Qualora un condomino abbia un vano posto al piano terra e desideri trasformarlo in un proprio garage gli sarà permesso di demolire il muro perimetrale - e quindi strettamente condominiale - al fine di realizzare una nuova apertura ove posizionare il portone del garage?
Con recente provvedimento (Sentenza n. 4437 del 21/02/2017), la Corte di Cassazione, civile sez. II, si è occupata di un tale caso, e non per la prima volta in verità.
Secondo l'art. 1102 c.c. ogni condomino ha il diritto di utilizzare la cosa comune nei limiti in cui ciò non tolga analogo diritto agli altri condomini.
La demolizione - parziale - di un muro maestro, tuttavia, crea sempre allarme in particolare per i dubbi sulla futura tenuta statica dell'edificio e per il fatto di creare una nuova servitù di accesso, un nuovo varco, che dovrà essere salvaguardato. Nel caso affrontato dalla S.C., inoltre, parte resistente aveva sollevato l'obiezione riguardante il fatto che tale unità immobiliare non aveva alcuna interclusione che legittimasse una apertura forzosa del passaggio.
La questione riguardante la tenuta statica dell'edificio era stata risolta nel merito mediante accertamento dell'esecuzione di lavori antisismici.
La Corte di Cassazione semplifica la questione e semplicemente conferma il diritto del singolo condomino ad aprire varchi nel muro comune se di sua utilità, ma con i seguenti limiti:
1) il non impedire agli altri condomini l'utilizzo del muro,
2) non alterare il decoro architettonico e
3) non comprometterne la staticità.
La Corte richiama un proprio costante principio espresso secondo il quale
la comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile sez. II, Sentenza n. 4437 del 21/02/2017:
FATTI DI CAUSA
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