Amministratore condominiale e legittimazione processuale nell'azione per gravi difetti del 1669 c.c.
L'Amministratore condominiale ha legittimazione processuale autonoma per l'azione per gravi vizi ex art. 1669 c.c. e può agire senza delibera assembleare. Cassazione Ordinanza n. 9911/2017

Sussiste la legittimazione ad processum dell'amministratore, anche a prescindere dall'esistenza, dalla prova e dal quorum della delibera di autorizzazione a proporre la domanda giudiziale; infatti, l'amministratore del condominio è legittimato a proporre l'azione di cui all'art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 9911 del 19/04/2017. Il principio non è nuovo ma i precedenti risalgono nel tempo.
Il provvedimento della Corte ha anche il pregio di ricordare un ulteriore principio riguardante la possibilità di promuovere l'azione per rovina e gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ. da parte dell'acquirente contro il venditore che sia stato il gestore dell'appalto o degli appalti. Come potrebbe essere il caso di una immobiliare che costruisce su terreno di proprietà. Afferma, infatti, la S.C. " ... va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo) di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo".
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Di seguito il testo di:
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 9911 del 19/04/2017:
RITENUTO IN FATTO
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