Anatocismo: va ammessa l'acquisizione della documentazione bancaria anche in corso di causa

Anatocismo e usura: il correntista può chiedere l'acquisizione della documentazione bancaria anche in corso di causa con ordine di esibizione ex art. 210 cpc. Cassazione civile Sentenza n. 11554/2017

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Anatocismo: va ammessa l'acquisizione della documentazione bancaria anche in corso di causa

Il correntista ha diritto a chiedere l'esibizione degli estratti conto relativi al proprio conto corrente bancario anche in corso di causa, a nulla rilevando che non abbia provveduto ad esercitare sino a quel momento i propri diritti di cui all'art. 119 Testo Unico Bancario.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 11554 del 11 maggio 2017.

Secondo la Corte d'Appello, che aveva negato l'accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., il correntista avrebbe dovuto utilizzare tutti gli strumenti forniti dalla legge e solamente all'esito negativo degli stessi (vale a dire l'impossibilità di ottenere la documentazione richiesta per mancato ottemperamento della banca) ricorrere ai poteri del magistrato.

Il ricorrente infatti avrebbe potuto chiedere copia della documentazione alla banca ai sensi dell'art. 119 T.U.B, diritto che in sede di appello non risultava essere stato esercitato. Si riporta di seguito il quarto comma dell'art. 119 TUB:

Art 119 TUB ( Comunicazioni periodiche alla clientela )
 ... omissis ...
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottener e, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Il mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione è oggetto di doglianza da parte del ricorrente per cassazione.

Il nocciolo della questione sottoposta all'attenzione della S.C. viene ricompreso nel seguente quesito: "per ciò che attiene l'art. 119 T.U.B., se è vero che il correntista può richiedere alla banca ai sensi della citata norma i documenti, in qualunque momento, peraltro, magari anche in corso di causa con missiva stragiudiziale, è altrettanto vero che tale richiesta è implicita in una domanda giudiziale in cui il correntista ... richiede giudizialmente tali documenti, se del caso anche con richiesta rivolta al giudice che a tanto provveda coattivamente ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., ove la banca convenuta non vi ottemperi volontariamente".

Secondo la Corte di Cassazione l'interpretazione del giudice d'appello risulta essere eccessivamente restrittiva e non in linea con il dettato letterale della norma. Afferma la S.C. " ...  appare chiaro come non possa risultare corretta una soluzione - qual è quella adottata dalla Corte bolognese - che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Chè una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco", addirittura asserendo: " ... la stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente ... in uno strumento di penalizzazione del medesimo".

Alla luce di tali motivazioni la sentenza viene cassata e la S.C. invita la corte d'Appello ad attenersi al seguente principio di diritto:

"il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 11554 del 11/05/2017:

 

Svolgimento del processo

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