Anche il procacciatore d'affari deve segnalare la propria attività alla Camera di Commercio

Mediatore, procacciatore o agente d'affari: mancata iscrizione/segnalazione alla Camera di Commercio e diritto alla provvigione. Le SS.UU. civili della Corte di Cassazione (Sentenza n. 19161/2017) fanno chiarezza

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Anche il procacciatore d'affari deve segnalare la propria attività alla Camera di Commercio

Un ammirevole provvedimento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili (Sentenza n. 19161 pubblicata in data 02 agosto 2017) riassume e crea chiarezza in merito alle diverse posizioni giuridiche del mediatore e procacciatore d'affari (figure sovente confuse o aventi almeno punti di contatto comuni) e sul diritto o meno alla provvigione (e questa è una annosa questione) in relazione all'iscrizione dell'attività presso la Camera di Commercio, in particolare del mediatore atipico, alias il procacciatore d'affari.

Interessante lettura, oltretutto, tenuto conto che l'iniziale normativa in materia (legge n. 39 del 1989) è stata poi modificata dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in relazione anche della posizione della Comunità Europea, con eliminazione dei ruoli degli agenti e introduzione della segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di Commercio.

Si ricorda che con il D. Lgs 26.03.2010, n. 59 l’ordinamento italiano recepiva la direttiva comunitaria 2006/123/CE, che si pojneva l'obiettivo di semplificare - fra altro - le modalità di accesso all’attività di agente di commercio. Si è pertanto espressamente disposto 1) la soppressione, tra gli altri, del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (“RAR”), previsto dall’art. 2 della legge 204/1985; 2) l’assoggettamento dell’inizio dell’attività di agente commerciale alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); 3) l’iscrizione dell’attività di agenti o rappresentanti di commercio nel Registro delle Imprese se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

Nell'opera di chiarezza di cui abbiamo detto, le SS.UU. procedono a descrivere le figure del "mediatore" e del "procacciatore d'affari", identificandone gli elementi chiave.

Mediatore: secondo la Core di Cassazione " ... mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento. Il medesimo diritto, peraltro, è subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (ora alla segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito la iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche)".

Procacciatore d'affari: afferma il provvedimento in commento che il " ... procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione; egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste".

Agenzia d'affari. Tuttavia si individua anche una ulteriore figura professionale nel procacciatore legato ad un rapporto continuativo, che così viene inquadrato dalle SS.UU.: "Ove, invece, il procacciatore d'affari operi stabilmente con un determinato preponente, la disciplina del rapporto risulta assimilabile piuttosto al rapporto di agenzia, con conseguente inoperatività del disposto di cui all'art. 6 della legge n. 39 del 1989. Si afferma infatti che al procacciatore d'affari sono applicabili, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia".

Solamente il mediatore, pertanto, è figura terza slegata dalle parti che vengono messe in contatto. Ciò è rilevante nella prospettiva di poter chiedere la provvigione anche a parte diversa dal preponente ( ... Il mediatore e il procacciatore d'affari individuano, quindi, due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica - che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore ...").

In vigenza della vecchia normativa si era affermato il principio secondo il quale il contratto di mediazione stipulato con agente non iscritto era nullo per contrarietà a norme imperative. Tuttavia, a prescindere dalla sorte del contratto di mediazione, in giurisprudenza si era affermato che sia nel caso in cui ad esso contratto fosse predicabile la nullità (Cass. n. 15849 del 2000; Cass. n. 14076 del 2002; Cass. n. 11247 del 2003; Cass. n. 8581 del 2013) ovvero no (Cass. n. 9380 del 2002), è comunque certo che il soggetto che esercita attività d'intermediazione, si tratti di persona fisica ovvero di impresa collettiva, ha diritto alla provvigione soltanto se ed in quanto sia iscritto nel ruolo, essendo la detta iscrizione elemento costitutivo della domanda.

Ma ciò riguardava in particolare la figura del mediatore. Il procacciatore d'affari, che quindi svolge l'attività in modo occasionale, deve segnalare la propria attività alla CCIAA o gli spetta comunque il diritto alla provvigione?

Secondo la Corte di Cassazione "L'art. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989 stabilisce che l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad aziende. E poiché nella nozione di mandato a titolo oneroso deve ritenersi rientri anche l'incarico conferito ad un soggetto o ad un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati alla conclusione di un determinato affare, anche i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla legge n. 39 del 1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione".


In conclusione, le SS.UU. affermano il seguente principio di diritto:

«è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni — e segnatamente beni mobili — l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione».

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 19161 del 02/08/2017:

 

FATTI DI CAUSA

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