Anche un parere non vincolante può essere oggetto di corruzione
Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante. Cassazione Penale Sentenza n. 39020/2017

1. La massima
Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante, allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto dell’atto finale.
La VI Sezione con la sentenza n. 39020 del 08/08/2017, a seguito di ricorso avverso sentenza del tribunale del riesame, offre un compendio della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di corruzione propria ex art. 319 c.p., confermando la necessaria presenza di uno specifico accordo su un atto preordinato dalle parti (corrotto e corruttore) e al contempo il costante orientamento secondo cui il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può configurarsi anche con riferimento ad una attività non vincolante del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
2. Il fatto
Gli imputati quali consulenti di una società di capitali consegnavano a al direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate la somma contante di euro 7.500,00 affinché quest’ultimo, a cui spettava la formulazione di un pur non vincolante parere prima della decisione spettante alla Direzione Regionale, si rendesse disponibile a favorire la definizione della posizione tributaria della citata società con una transazione ad essa particolarmente favorevole ma lesiva dei legittimi interessi dell’erario. Il dirigente veniva però avvisato dai funzionari incaricati della pratica che la proposta di transazione che aveva contribuito a predisporre era fondata su un bilancio contenente costi fittizi o gonfiati, ragion per cui ne rendeva edotti i consulenti suggerendo loro la necessità di operare gli opportuni “aggiustamenti” per rendere possibile la transazione.
3. La quaestio iuris
I due consulenti venivano sottoposti a custodia cautelare in carcere, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione ex artt. 321, 319 e 319 bis c.p., fatto aggravato in quanto avente ad oggetto il pagamento di tributi. Quindi i predetti impugnavano le ordinanze del tribunale che confermavano i provvedimenti del gip, ricorsi riuniti, lamentando, per quanto qui importa, il mancato inquadramento del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa disciplinata dall’art. 318 c.p., posto che la ravvisata vendita della discrezionalità amministrativa inquadrabile nell’art. 319 c.p. si verifica solo quando è desumibile l’esistenza di un accordo intercorso tra il privato ed il pubblico ufficiale, in cui quest’ultimo abbia abdicato all’esercizio del potere discrezionale che la legge gli attribuisce in vista dell’adozione di un atto predeterminato.
4. Le norme interessate
- Art. 318 Corruzione per l’esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni (c.d. corruzione impropria).
- Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni (c.d. corruzione proprio).
- Art. 319 bis Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
5. Il decisum
La Sezione VI conferma che l’accordo illecito costituisce fatto tipico del reato di corruzione propria, la cui prova deve essere raggiunta in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio, stante che l’art. 319 c.p. pone la dazione indebita, dal corruttore al corrotto, come finalizzata all’impegno ovvero alla realizzazione di condotta (atto o comportamento) contraria ai doveri di ufficio.
La Suprema Corte si appropria del principio di diritto formulato in precedenza, per cui «integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ‘ex post’, con l’interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l’elemento decisivo è costituito dalla “vendita” della discrezionalità accordata dalla legge»1
Ciò posto, si ribadisce che ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, secondo cui dal compendio probatorio deve ricavarsi che il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale2, posto che l’accordo corruttivo va escluso quando l’atto contrario ai doveri di ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di prestazioni corrispettive tra le parti3. Per cui la prova della dazione indebita di un’utilità in favore del pubblico ufficiale può costituire un indizio in tal senso, ma da solo insufficiente a porre certezza sulla preordinazione del comportamento antidoveroso.
A tal proposito, la Corte precisa che «il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante, allorchè esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa e, quindi, incida sul contenuto dell’atto finale»4.
Nel caso di specie, il direttore della Direzione Provinciale era chiamato a formulare un parere non vincolante circa una decisione che poi sarebbe stata presa dalla Direzione Regionale, all’uopo competente alla delibera della richiesta transazione. Donde la chiara individuazione dell’atto, oggetto della vendita della propria autonomia da parte del menzionato Pubblica Amministrazione e la corretta qualificazione della condotto in corruzione propria ex art. 319 c.p., configurando il parere non vincolante atto predeterminato nel patto corruttivo.
Dott. Andrea Diamante
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1 Sez. VI, 24 novembre 2016, n. 4459; 3 febbraio 2016, n. 6677.
2 Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 39008; 7 novembre 2011, n. 5017; 25 marzo 2010, n. 24439.
3 Sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3522.
4 Sez. VI, 1 marzo 2016, n. 21740.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 39020 del 8/08/2017:
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