Ancora sviluppi sulla chiamata in garanzia dell'assicurazione e giudizio di appello

Sempre necessario fare la costituzione in appello, anche se si è assicurati. Costituzione in appello dell'assicurazione in contumacia del garantito ed estensione della domanda delle spese. Cassazione Sentenza n. 925/2017

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Ancora sviluppi sulla chiamata in garanzia dell'assicurazione e giudizio di appello

Si aggiunge un nuovo capitolo al complesso tema della chiamata dell'assicurazione in garanzia, nell'ipotesi classica di copertura di rischio verso terzi non in presenza di assicurazione obbligatoria rca, per la quale, come è noto, vige il principio del rapporto diretto fra il danneggiato e l'assicurazione.

Sul tema, negli ultimi tempi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sovente si è soffermata su vari casi accaduti nel giudizio di appello, come sulla necessità da parte del garantito di formulare appello incidentale nei confronti dell'assicurazione (con risposta negativa in Cassazione civile Sentenza n. 15121/16) oppure sulla valenza e sugli effetti dell'appello proposto dall'assicurazione sulla posizione giuridica del garantito, (vedasi Sezioni Unite Civili Sentenza n. 24707/15).

La questione appassiona stante la frequenza dei casi nei quali il garantito si disinteressa delle sorti della causa, in particolare nella fase di appello, avendo stipulato una polizza a garanzia del danno; dimenticando, tuttavia, l'inesistenza di un rapporto diretto fra danneggiato ed assicurazione e della conseguente necessità di formulare domanda di manleva.

Nel caso di specie oggetto della sentenza Corte Cassazione n. 925 del 17/01/2017 è propriamente accaduto quanto sopra indicato.

A fronte di una domanda di risarcimento danno per responsabilità professionale, il professionista si costituiva in primo grado chiamando la propria assicurazione (RC Professionale) e formulando contro la stessa domanda di manleva subordinata all'accoglimento della domanda attorea. Nel primo grado la domanda veniva respinta.
Segue proposizione di appello da parte del danneggiato, notificato sia al professionista che alla sua assicurazione.
In questa fase ci si è chiesto se il garantito appellato convenuto abbia la necessità di formulare appello incidentale (con rispetto dei termini di legge) contro la propria assicurazione e la risposta data dalla Suprema Corte è nel senso di non esservi tale necessità, affermandosi (Cass. 15121 22/07/2016) "ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da svolgersi, necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.".

Ben si comprende come elemento sufficiente ma necessario sia la costituzione del convenuto garantito per poter formulare domanda di manleva.

Nel caso affrontato dalla sentenza in commento, invece, l'assicurato rimaneva contumace in sede di appello lasciando fare all'assicurazione. Atteggiamento riprovevole sotto il profilo processuale stante il venir meno, a tal punto, della possibilità di ottenere la condanna dell'assicurazione a tenere manlevato il garantito.

Afferma, infatti, la S.C. " ... trova, quindi, applicazione il principio ... secondo cui l'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore ..."
E continua: "se [l'appellato] intendeva ottenere la condanna alla manleva del proprio assicuratore, era tenuto a reiterare in appello detta domanda, non esaminata dal primo giudice (perchè, in quanto subordinata all'accoglimento di quella principale, rimasta assorbita dal rigetto di quest'ultima), la mancata riproposizione della domanda stessa era da intendersi come rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, dunque, non più esaminabile dalla Corte territoriale".

A questo punto si inserisce il nuovo elemento giurisprudenziale creato dalla sentenza in commento: l'assicurazione che si costituisce in appello e resiste (quale terzo) alla domanda dell'appellante crea un rapporto processuale diretto con l'attore il quale influisce sul regime delle spese.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la posizione dell'assicuratore della responsabilità civile nel giudizio in cui viene chiamato in causa è quella di un interventore adesivo autonomo. Ne deriva che, qualora l'assicurazione contesti la fondatezza della domanda attorea, essa resta soggetta al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento e può essere anche condannata in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse.

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 925 del 17/01/2017:


Svolgimento del processo

1. - M.U. convenne in giudizio l'avvocato S.R. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento al mandato professionale affidatogli in relazione a procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento, da parte del medesimo M., di canoni locatizi ed oneri accessori.

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