Nell'atto di pignoramento presso terzi dell'esecuzione esattoriale va specificato il credito

Nell'atto di pignoramento presso terzi l’agente di riscossione deve indicare dettagliatamente il credito per cui procede, non avendo natura di atto pubblico. Cassazione Sentenza n. 26519/2017

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Nell'atto di pignoramento presso terzi dell'esecuzione esattoriale va specificato il credito

Il pignoramento presso terzi previsto nell'esecuzione esattoriale è regolato dal DPR 602 del 1973, in particolare dall'art. 72-bis il quale prevede l'intimazione a pagare direttamente al concessionario della riscossione senza passare per il giudice dell'esecuzione come previsto, invece, dall'art. 543 e ss. cod. proc. civ.
Si riporta l'art. 72-bis sopra citato:

Art. 72-bis  (Pignoramento dei crediti verso terzi)

1.  Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a)  nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b)  alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis.  L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’ articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2.  Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 72, comma 2.

Talvolta l'agente di riscossione nel formulare l'atto di pignoramento presso terzi, nel descrivere il credito per il quale procede, fa riferimento generico al "mancato pagamento di tasse/tributi" senza dare la posssibilità al contribuente di comprendere il motivo dell'aggressione al proprio patrimonio.

Su questa questione è intervenuta la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 26519 depositata il 09 novembre 2017.

Afferma la Corte: "Poiché nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell’atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione".

Nel caso di specie, la laconica dizione «€. 11.540,76 per tributi/entrate» non poteva minimamente servire allo scopo.

La difesa dell'ente di riscossione verteva sul fatto che l'attestazione del credito era eseguita da un pubblico ufficiale e che quindi andava contestata con le forme opportune.

Argomento non condiviso dalla S.C., secondo la quale "l’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 cod. civ. è riservata ai soli atti pubblici".

La Corte di Cassazione conclude esprimendo il seguente principio di diritto:

“L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 26519  del 09/11/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud s.p.a. procedeva, ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, a sottoporre a pignoramento, per un credito di euro 11.540,76, le somme dovute dall’Azienda Sanitaria Locale – ASL TA a G.S..

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