Chi causa un incidente deve rappresentarsi le lesioni e deve prestare effettiva assistenza
Incidente stradale e omissione di soccorso al pedone investito. Deve fermarsi l'autista che vede il pedone investito alzarsi e continuare a camminare? Cassazione penale Sentenza n. 42308/2017

1. La massima
L'entità dell'urto e soprattutto la condizione delle persone attinte nell'incidente impongono l’obbligo in capo all’utente della strada che lo ha causato di valutare con giudizio ex ante l'ipotesi di eventuali lesioni anche se apparentemente assenti e l’obbligo di assicurare un’assistenza idonea ed adeguata alla peculiarità del caso, a prescindere dal soccorso sanitario.
La Cassazione indica l’esatta declinazione dell’obbligo di fermarsi e dell’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, di cui all’art. 189 C.d.S., rispettivamente comma 6 e 7, prendendo in esame il caso di incidente che coinvolge minori non accompagnati da un adulto.
2. Il fatto e la quaestio iuris
L’imputato aveva investito due ragazze dodicenni che attraversavano sulle strisce pedonali, provocandone la caduta a terra e le lesioni da cui derivava una malattia rispettivamente di 24 e 15 giorni. Le due ragazzine si rialzavano autonomamente e si allontanavano dal luogo del sinistro. Rientrate a casa, però, le due avevano iniziato ad accusare dolori e malesseri.
L’imputato veniva condannato in entrambi i gradi di merito1 per il reato di cui all'articolo 189, co. 6 (obbligo di fermarsi) e 7 (obbligo di prestare assistenza alle persone ferite), C.d.S. «poiché, avendo causato un sinistro stradale, non ottemperava all'obbligo di fermarsi, di farsi identificare e a quello di prestare assistenza a due minorenni coinvolte nell'incidente».
Secondo la Corte d’appello la violenza dell'urto – nell’impatto si rompeva il parabrezza – rendeva ininfluente il fatto che le minori si fossero rialzate autonomamente allontanandosi dal luogo del sinistro, dovendo l’imputato rappresentarsi, quanto meno a titolo di dolo eventuale, le lesioni in conseguenza dell'urto. La Corte aveva dato rilievo al contegno dell’imputato che si era limitato ad intrattenere con le ragazzine una conversazione troppo breve affinché potesse considerarsi soddisfatto l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza.
Nel ricorso per cassazione la difesa lamentava la manifesta illogicità della motivazione, in quanto dalla visione del filmato delle telecamere di sorveglianza e dalla deposizione del teste presente all'accaduto emergeva che l’imputato si era fermato ed aveva chiesto alle due ragazzine notizie sulle loro condizioni di salute, ricevendo rassicurazioni dalle stesse che non manifestavano alcun segno di lesioni e si allontanavano a passo svelto. Di talché l’imputato non avrebbe potuto rappresentarsi neppure a titolo di dolo eventuale le lesioni derivate dal sinistro da lui provocato.
3. Le norme violate
La Suprema Corte procede con il differenziare i due reati contestati.
L’art. 189 C.d.S. prevede al comma 6 e al comma 7, rispettivamente, l’obbligo di fermarsi e l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, così disponendo:
«6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni (…).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e` punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni (…)»
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente hanno diversa oggettività giuridica, in quanto il primo è finalizzato a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre il secondo è finalizzato a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza2.
Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, il reato di fuga ammette il del dolo eventuale, bastando quindi che si verifichi un incidente riconducibile al comportamento dell’autista che rechi connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone. Così l’agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone sulla base delle modalità di verificazione dello stesso e delle complessive circostanze della vicenda3.
Per il reato di omissione di assistenza è invece richiesta l’effettività del bisogno dell’investito, da ritenersi insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbiano già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato, il quale però deve essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento e non ex post4. In ogni caso, l'assistenza alle persone ferite non é rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di adeguata assistenza morale e materiale richiesta dalle circostanze del caso che deve essere dimostrata da chi nega la propria responsabilità5.
4. Il decisum
Sulla scorta di quanto detto, la IV Sezione ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito, la cui motivazione è scevra da vizi.
La violenza dell'urto, desumibile anche dal danno, avrebbe dovuto porre il ricorrente nella condizione di rappresentarsi la concreta idoneità dell'impatto a provocare lesioni alle persone, con conseguente obbligo di arrestare immediatamente la marcia e di indicare alle persone colpite le proprie generalità. L’imputato si trovava nella concreta possibilità di valutare, con giudizio ex ante, l'ipotesi che le ragazzine avrebbero potuto riportare lesioni
Inoltre, malgrado l'apparente capacità dimostrata dalle due ragazzine di rialzarsi e allontanarsi, e malgrado le rassicurazioni dalle stesse fornite circa il loro stato di salute, l'entità dell'urto e soprattutto la condizione delle persone attinte nell'incidente (due ragazzine dodicenni non accompagnate) imponevano all’imputato un obbligo di assistenza idoneo ed adeguato alla peculiarità del caso. L’imputato non aveva osservato tale obbligo, posto che dopo un brevissimo e superficiale colloquio, aveva lasciato allontanare le due minorenni senza neppure allertare i genitori.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte d'Appello di Genova, sentenza del 14 giugno 2016, confermava la sentenza del locale Tribunale.
2 Sez. IV, 15 gennaio 2008, n. 6306; Sez. IV, 15 marzo 2016, n. 23177.
3 Sez. IV, 3 giugno 2009, n. 34335; Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 17220; Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 21414.
4 Sez. IV, 25 novembre 1999, n. 5416; Sez. IV, 2 dicembre 1994, n. 4380.
5 Sez. IV, 30 gennaio 2014, n. 14610.
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Di seguito il testo di
Cassazione penale, Sentenza 15 settembre 2017, n. 42308:
RITENUTO IN FATTO
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