Collocamento alternato del figlio: non è dovuto l’assegno se il mantenimento del minore è diretto
Nel collocamento alternato del minore i genitori provvedono personalmente al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza. Di conseguenza non è dovuto l’assegno di mantenimento. Tribunale di Ravenna, Ordinanza 21/01/2015

In base al collocamento alternato settimanale, il padre e la madre si impegnano a sostenere personalmente le spese ordinarie afferenti al figlio nei periodi di rispettiva permanenza e non è dovuto l’assegno di mantenimento. Resta fermo l’obbligo di contribuzione alle spese straordinarie.
Tribunale di Ravenna, ordinanza 21 gennaio 2015 1
In caso di crisi della coppia, la regola generale vigente nel nostro ordinamento è rappresentata dall’affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.), giacché consente il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Tuttavia siffatta forma di affidamento non comporta che il padre e la madre trascorrano il medesimo tempo con la prole essendo, di fatto, impossibile la convivenza del minore con ambedue i genitori. Per questa ragione, in sede di separazione, viene stabilito presso quale dei due sarà fissata la residenza del figlio.
Attualmente sono state elaborate tre forme di collocamento dei minori:
a) il collocamento prevalente: in cui i figli risiedono in prevalenza presso l’abitazione del genitore considerato più idoneo;
b) il collocamento alternato o turnario2: in questo caso, la prole alterna periodi con ciascun genitore3;
c) il collocamento invariato (la forma più inusuale) in cui i minori risiedono stabilmente in un’abitazione ed i genitori si alternano.
La prima forma di collocamento, quello prevalente, è la più diffusa e conforme alle esigenze della prole, in quanto si ritiene che continui cambiamenti di casa e di luoghi possono destabilizzare il minore. Ebbene tale considerazione è stata confutata dalla sentenza in commento, che ha suscitato molto scalpore, risultando, a ben vedere, rivoluzionaria rispetto alla prassi giurisprudenziale maturata sino ad allora. La fattispecie esaminata dal giudice ravennate riguarda la figlia di sei anni di due genitori di diversa nazionalità (madre straniera, padre italiano). Il rapporto tra i due era caratterizzato da un’elevata conflittualità che si inaspriva nelle occasioni di contatto, andando a disdoro della serenità della piccola. Il giudice di merito, basandosi anche sulle risultanze della consulenza tecnica, ha ritenuto di disporre, nell’esclusivo interesse della minore, il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale; statuendo altresì che, nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all’altro debba essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero. La pronuncia stupisce anche per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico. Infatti, viene disposto il mantenimento diretto del minore nei periodi di rispettiva permanenza con l’eccezione per le spese straordinarie che gravano sui genitori in parti uguali. La valutazione sull’opportunità del collocamento alternato va effettuata considerando l’età del minore, la possibilità di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva. In questi casi, la scelta dell’alternanza garantisce continuità al bambino che non perde i propri punti di riferimento e gli assicura un regime di vita razionale.
Spesso l’affidamento alternato è guardato con sospetto, giacché il minore rischia di essere considerato alla stregua di un “pacco” in viaggio da un luogo all’altro. Nondimeno, a ben vedere, la situazione del bambino non diverge da quella in cui si trova nel collocamento prevalente. Anche in siffatta ipotesi, infatti, il minore subisce degli spostamenti nei periodi in cui il padre (se è collocato presso la madre) ha diritto di restare con lui. Ne consegue che la principale accusa mossa dai detrattori del collocamento alternato risulti destituita di fondamento. La scelta del collocamento alternato o turnario è nel senso di garantire la pariteticità del rapporto con i figli, in ossequio al principio di bigenitorialità previsto dal codice civile. Infatti, la frequentazione dei genitori a settimane alterne assicura al minore (oltre che alla madre ed al padre) il mantenimento del rapporto esistente anteriormente alla crisi della coppia. Non bisogna dimenticare, inoltre, che nel caso del collocamento presso la madre (come accade nella maggioranza dei casi) per il genitore non collocatario – vale a dire il padre – risulti più complesso mantenere vivo il legame con il figlio stante la distanza e la mancanza della convivenza. In ragione di ciò, l’altro coniuge dovrebbe adoperarsi per facilitarlo, superando i rancori personali.
Al di là della forma di collocamento adottata, l’obiettivo che il genitore collocatario deve perseguire è quello di far mantenere ai figli un valido rapporto con l’altro genitore. Tuttavia, di rado tale nobile fine è raggiunto, per questo sarebbe opportuno, ove ve ne siano le possibilità concrete, considerare con maggior favore la fattispecie del collocamento alternato. Esso responsabilizza ambedue i genitori sia sotto il profilo umano che patrimoniale. Dal punto di vista economico, infatti, ciascuno di essi è obbligato al mantenimento diretto del figlio, in tal guisa raggiungendo la perfetta ed anelata pariteticità tra entrambe le figure genitoriali.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
1 Contra: Corte Cass. 9 ottobre 2007 n. 21099 e Tribunale Dei Minorenni di Milano 21 gennaio 2013.
2 Tale forma di collocamento fu introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 11 della legge 74 del 1987 modificativa dell’art. 6 della legge 898 del 1970.
3 La valutazione sull’opportunità del collocamento turnario rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che lo dispone qualora lo ritenga utile alla prole, anche in relazione all’età. Così Corte Cass. 13 dicembre 1995 n. 12775
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Tribunale di Ravenna - Ordinanza 21 gennaio 2015
Giudice Vicini
Ordinanza
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