Commette furto il funzionario di banca che si impossessa del danaro dei correntisti
Furto aggravato, e non truffa, per il funzionario di banca che si impossessa di danaro dei correntisti mediante documentazione falsa. Cassazione penale Sentenza n. 18968/17

Il funzionario di una banca prelevava somme ingenti in denaro contante dai conti correnti bancari intestati a delle clienti, accesi presso la banca presso cui svolgeva il proprio lavoro, utilizzando i moduli forniti dalla banca per il prelievo del denaro apponendovi la firma falsa del cliente. L'iniziale capo di imputazione veniva formulato per appropriazione indebita, ma nel corso del giudizio di primo grado già veniva cambiato contestandosi al funzionario il reato di furto.
Il caso viene esaminato dalla Corte di Cassazione che decide con Sentenza n. 18968 del 20 aprile 2017; secondo il ricorrente il fatto avrebbe dovuto essere piuttosto inquadrato nella fattispecie della truffa.
Secondo la S.C.: "è principio consolidato che il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento da quello di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il furto, elemento invece assente nella truffa in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima". Ma nel caso di specie le vittime non hanno prestato materialmente alcun aiuto all'impossessamento: " ... le persone offese non hanno compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale a favore del ricorrente, che ha sottratto il denaro dal loro conto corrente ricorrendo ... al mezzo fraudolento della falsificazione delle distinte bancarie presentate in cassa, o simulando autorizzazioni telefoniche per i prelievi dai conti corrente della minore ...".
La Corte di Cassazione, pertanto conferma la correttezza dell'imputazione per furto aggravato e aggiunge: "Il furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde invece dal consenso (seppur viziato dall'errore indotto dall'agente) della vittima all'atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto unilaterale a facilitare il quale mirano l'artificio o il raggiro".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 18968 del 20/04/2017:
RITENUTO IN FATTO
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