Compenso avvocato per ricorso al TAR per annullamento di un provvedimento: valore indeterminabile

E' da calcolarsi su "valore indeterminabile" il compenso dell'avvocato che ricorre al TAR per l'annullamento di un provvedimento non rilevando l'entità dell'affare sottostante. Cassazione Sentenza n. 20727/2017

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Compenso avvocato per ricorso al TAR per annullamento di un provvedimento: valore indeterminabile

Alcuni interessanti principi in materia di quantificazione del compenso dell'avvocato sono oggetto della sentenza n. 20727 della Corte di Cassazione, depositata il 4 settembre 2017.

1) La richiesta di compenso per l'impugnativa di un provvedimento amministrativo va calcolata facendo riferimento allo scaglione del valore "indeterminato", a prescindere dal valore dell'affare sottostante, se alla base della questione giuridica vi sia l'impugnativa di un bando d'appalto milionario oppure di un provvedimento di demolizione di una baracca.
Afferma, infatti, la S.C. "... ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un provvedimento deve essere considerato di valore indeterminabile perchè l'interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile ad un'espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l'entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall'atto illegittimo". E cita un precedente: "Cass. n. 1754/2013 negava esplicitamente pure ogni rilievo alla pretesa che la liquidazione del compenso dell'avvocato avvenisse assumendo a riferimento il criterio del valore del contratto di appalto oggetto di aggiudicazione o quanto meno il valore dell'utile che l'impresa aggiudicataria supponeva di poter ricavare dall'esecuzione dell'appalto aggiudicato".

2) L'accettazione implicita dell'indicazione del valore della pratica e quindi dello scaglione tariffario di riferimento, da parte del cliente, mediante pagamento di alcune precedenti parcelle, non assume valenza per le future parcelle.
Afferma la S.C. che " ... l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice ...". L'avvocato del caso di specie " ... ha, come si è detto, fondato sull'avvenuto pagamento, senza contestazioni, delle precedenti parcelle recapitate alla menzionata società ... l'asserita conclusione dell'essersi formato un accordo tra le parti in ordine al valore da attribuirsi alla controversia de qua. Ma una siffatta conclusione non è condivisibile perchè la così descritta condotta della N.P. s.p.a. non sembra essere improntata a sufficienti caratteri di univocità idonei a giustificarla: in altri termini, non si ravvisano ragioni convincenti per cui il fatto di aver corrisposto, in passato - in forza di parcelle comunque non vincolanti perchè non conformi ad un pregresso accordo o espressamente accettate ... importi avulsi dalla tariffa relativa al valore indeterminabile della controversia dovrebbe far concludere nel senso che N.P. s.p.a. fosse nuovamente tenuta a pagare importi maggiori di quelli previsti dalla legge".

3) Infine la conferma che la condanna alle spese in sede di appello (o in gradi successivi) non terrà conto delle parziali vittorie dovendosi considerare solamente il quadro complessivo.
Leggiamo, infatti, " ... in tema di liquidazione delle spese nella fase di gravame, del cd. "esito complessivo della lite", in base al quale "il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado".


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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 20727 del 04/09/2017


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

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