La competenza è ordinaria per la causa del socio-risparmiatore contro la banca

La competenza è del Tribunale ordinario e non del Tribunale delle Imprese per la causa del socio-risparmiatore contro la banca per vendita di azioni (capitale di rischio). Tribunale di Vicenza Ordinanza 24/03/2017

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La competenza è ordinaria per la causa del socio-risparmiatore contro la banca

Interessante provvedimento del Tribunale di Vicenza (Ordinanza del 24/03/2017) in ordine alla competenza nella causa propossa dal socio, ma anche risparmiatore, contro la propria banca per la vendita di azioni costituenti capitale di rischio. Tema di assoluta attualità stante il recente stato di dissesto di diverse banche di interesse nazionale che hanno visto repentinamente quasi azzerare il valore delle proprie azioni.

Secondo una impostazione, la competenza sarebbe delle Sezioni Specializzate in materia di impresa (Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168) trattandosi di un contenzioso che nasce fra la società e un proprio socio e, in stretta applicazione dell'art- 3 d.lgs. 168/03, quindi di competenza del tribunale delle Imprese:

Art. 3. Competenza per materia delle sezioni
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
... omissis ...
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
... omissis ...

Secondo altra opinione, tuttavia, il socio è da considerarsi primariamente quale risparmiatore, con diritto di godere di ogni garanzia di buon comportamento da parte del gestore del risparmio (la banca, in questo caso) con necessità di rispetto del profilo di rischio, ad esempio. La qualifica di risparmiatore modifica la competenza togliendola al Tribunale delle Imprese a favore del Giudice Ordinario.

In questo senso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza.

 

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Di seguito il testo di
Tribunale di Vicenza Ordinanza del 24/03/2017:

TRIBUNALE DI VICENZA
1^ SEZIONE CIVILE
RG: 10489/2015

ORDINANZA

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