Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016

Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016, distrazione spese legali, art 93 c.p.c.

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Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016

Svolgimento del processo

§1. - E' stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., datata 20.10.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza di questa Corte suprema di cassazione 9 aprile 2015, n. 7109, del seguente letterale tenore:

"1. - L'avv. S.P., in proprio e quale difensore di F.C. (quale procuratore generale di S.A.A., a sua volta erede universale di C.L.M.), ricorre, con atto spedito per la notifica in data 1.9.15, per la correzione dell'errore materiale da cui prospetta essere affetta la sentenza di questa Corte 9 aprile 2015, n. 7109, resa tra il dante causa della rappresentata dal C. e la Intesa Sanpaolo spa, quale mandataria della Società per la Gestione di Attività S.G.A. spa (nonchè altri soggetti, che però non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità): con la quale, benchè respinto il ricorso nei confronti di L.M.C. e pronunciata condanna alle spese della ricorrente Intesa in favore di questi, non è stata però disposta a beneficio dell'avv. P.S. l'attribuzione delle spese di lite, liquidate invece in favore del sua cliente, nonostante la richiesta formulata in sede di controricorso.

2. - Una volta che, prima dell'adunanza in camera di consiglio o al più tardi in quello stesso frangente, sia riscontrata la ritualità della notifica e del conferimento della procura all'avv. P. (anche quanto all'idoneità della documentazione sulla successione universale alla parte originaria da parte di colei che agisce in uno al detto avv. P.), può applicarsi alla fattispecie la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi, tra le molte altre, da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, o da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1301), in forza della quale all'omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali, mentre il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso.

3. - Deve quindi proporsi l'accoglimento del ricorso".

Motivi della decisione

§2. - Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha prodotto documentazione ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

§3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, una volta riscontrata la prova della successione alla parte originaria intimata nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza qui oggetto di correzione, come pure la dimostrazione dei poteri dell'erede e del mandatario, suffragata anche da documenti in regola con la Convenzione dell'Aja in tema di c.d. "apostille".

§4. - Poichè alla relazione nessuna delle parti potenzialmente controinteressate ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto conformemente alla proposta ivi contenuta e nei sensi di cui in dispositivo.

§5. - Non può, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi la propria sentenza 9 aprile 2015, n. 7109, mediante inserimento della locuzione "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo":

a) nella motivazione al punto 10, dopo le parole "in favore del controricorrente";

b) nel dispositivo, dopo le parole "in favore di C.L.".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 FEB 2016

 

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