Costituisce abuso del processo il reiterato avvicendamento di difensori

Abusa del processo chi, a chiusura del dibattimento e in modo reiterato, sostituisce il difensore e propone pretestuose istanze ed eccezioni. Cassazione penale Sentenza n. 14223/2017

Tempo di lettura: 1 minuto
Costituisce abuso del processo il reiterato avvicendamento di difensori

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione penale, con Sentenza n. 14223 del 23/03/2017, al difensore d'ufficio degli imputati - nominato in udienza - non era stato concesso un rinvio per esame del caso. Gli imputati ricorrono alla corte di legittimità lamentando la violazione del diritto di difesa e sollevando, addirittura, questione di legittimità costituzionale.

Tuttavia, prima di tale ultimo episodio, il processo aveva visto una infondata istanza di ricusazione, a seguito del rigetto della quale veniva revocato il mandato al difensore con nomina di uno nuovo; concesso termine a difesa, gli imputati avevano quindi dichiarato di aver appreso della rinuncia all'incarico del nuovo difensore, senza peraltro aver mai prodotto l'atto di rinuncia, e di averne nominato uno nuovo; all'udienza fissata per la discussione il nuovo difensore non era comparso ed è stato nominato un sostituto d'ufficio al quale non sono stati concessi i termini a difesa.

La Corte di Cassazione richiama precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 155 del 29/09/2011) che escludeva, in un simile caso, qualsiasi violazione del diritto alla difesa, "ravvisando un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, nel caso in cui lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado siano ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali".

E aggiunge: " ... l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti".

 

--------------------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale, Sentenza n. 14223 del 23/03/2017

 

RITENUTO IN FATTO

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati