Costituisce danno erariale la nomina di avvocati esterni in presenza di un ufficio legale interno

Non possono nominarsi avvocati esterni se esistono avvocati interni abilitati allo svolgimento dell'incarico. Rsponsabilità per danno erariale a carico del dirigente. Corte dei conti, sezione Lombardia, Sentenza n. 102/2017

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Costituisce danno erariale la nomina di avvocati esterni in presenza di un ufficio legale interno

Secondo la Corte dei conti, Sezione Lombardia (Sentenza n. 102  del 4 luglio 2017) l'ente pubblico non può conferire incarichi ad avvocati esterni qualora l'ente stesso disponga di un proprio ufficio legale interno. L'organo che procede ugualmente alla predetta nomina del legale esterno risponde per danno erariale.

Nel caso di specie il Procuratore rilevava che con provvedimento di nomina e conferimento dell'incarico all'avvocato esterno “… veniva stabilito di proporre ricorso in Cassazione avverso la pronuncia (anche questa volta sfavorevole alla Regione) del Consiglio di Stato, con contestuale conferimento di rappresentanza legale anche ad un legale esterno, nonostante il cospicuo numero di avvocati – almeno 17 – dipendenti dalla Regione, 7 dei quali abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori".

Si legge nella motivazione che i legali interni erano, nella sostanza, stati interessati al caso in una situazione di "affiancamento" al legale estermo: "Per quanto riguarda la decisione della Giunta regionale di avvalersi, anche per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, di un legale esterno, deve in concreto rilevarsi come tale scelta appaia ultronea, considerato che l’Avvocatura regionale annoverava, all’epoca dei fatti in contestazione, ben diciassette Avvocati di ruolo di cui sette abilitati al patrocinio in Cassazione (all. n. 34 del fascicolo della Procura), fra cui anche i due Avvocati che furono poi effettivamente impiegati oltre al legale esterno per il ricorso in Cassazione (cfr. delibera giuntale n. VIII/09432 del 20 maggio 2009 di cui all’all. n. 23 del fascicolo della Procura)".

Era stato argomentato che gli avvocati interni si sarebbero trovati in conflitto di interessi avendo gli stessi partecipato alle prove preselettive del concorso oggetto di impugnativa dal quale era scaturito l'incarico professionale della cui spesa era contestazione. Afferma la Corte dei Conti " ... Sul punto, va poi osservato, con specifico riferimento al potenziale conflitto d’interessi asseritamente esistente (tranne che per l’Avv. V. per gli avvocati interni abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori avendo questi “… partecipato alle prove preselettive del concorso di cui si tratta …” (cfr. pag. 41 della memoria difensiva del convenuto D.), non solo che nella più volte richiamata deliberazione non risulta affatto preso in considerazione tale profilo al fine di giustificare o di corroborare la scelta di impiegare (anche) un legale esterno (infatti, testualmente ivi si afferma di “… doversi avvalere dell’assistenza difensiva degli avv.ti V. M.e P.D.V. dell’Avvocatura Regionale, che hanno rappresentato l’Ente nei due precedenti gradi di giudizio, nonché dell’avv. prof. F.C. – esperto di diritto amministrativo e, in particolare di attività contrattuale della P.A. …”), ma anche che dall’esame dell’all. n. 34 della Procura (menzionato proprio a tal proposito dalla stessa difesa D. risulterebbe che l’Avv. C. G. (iscritta all’albo cassazionisti dall’11 luglio 2008) non era “utilizzabile” dalla Regione quale patrocinante all’epoca del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ancorché non avesse partecipato al concorso per dirigenti più volte menzionato, in quanto la Giunta Regionale aveva proposto appello al Consiglio di Stato con deliberazione n. 6452 del 22 gennaio 2008 (dunque quando ancora non aveva idonea qualifica). Diversamente, invece, la decisione di ricorrere in Cassazione, interviene con la nota deliberazione del 20 maggio 2009, ovvero quando la Gatto era abilitata a patrocinare innanzi alla stessa da quasi un anno. Dunque, in sintesi, dalla riproduzione del carteggio sopra indicato, sembrerebbe che l’Avv. C. G., pur non avendo partecipato al menzionato concorso e nonostante avesse la prescritta abilitazione a patrocinare innanzi al Supremo consesso, non è stata presa in considerazione dalla Giunta regionale quale idoneo professionista in seno all’avvocatura regionale che poteva, senza peraltro alcun profilo di incompatibilità, affiancare l’Avv. V."

Si passa poi all'esame concessa dalle norme regionali sugli affidamenti degli incarichi, posto che l’art. 19, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 20/2008 contempla “… la possibilità di affidamento di incarichi a legali esterni …”; tuttavia ciò sarebbe ipotizzabile solamente quando ciò sia effettivamente necessario.

Scrive la Corte: "A tal proposito, nel caso di specie, il Collegio rileva che l’affidamento dell’incarico ad un legale esterno, sulla base di una valutazione operata ex ante, non risultava affatto essere necessario o necessitato, sia per la operatività dell’assistenza difensiva e della rappresentanza in giudizio con ben due legali dell’Avvocatura regionale, sia in quanto il parere dell’Avv. C., relativo, tra l’altro, all’opportunità di proporre il ricorso di che trattasi innanzi alla Corte di Cassazione, è stato formulato in data 23 giugno 2009, dunque successivamente all’adozione della deliberazione di Giunta n. 9432 del 20 maggio 2009 con la quale era stato già deciso di proporre detto ricorso e di affidare anche a tale professionista esterno all’Ente la rappresentanza in giudizio della Regione, evidentemente in quanto le specifiche, motivate e circostanziate asserzioni contenute nella predetta deliberazione giuntale, relative ai presupposti giuridici, alla disamina del contenuto della sentenza del Giudice amministrativo ritenuta da impugnare e alla “necessità di dover proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione per la declaratoria del difetto di giurisdizione, in parte qua, del Giudice Amministrativo” (cfr. delib. n. 9432/2009 cit.), derivavano da riflessioni già precedentemente ed esaustivamente svolte in proposito a cura di professionalità interne, evidentemente reputate all’uopo, proprio dalla Giunta regionale, dirimenti e sufficienti già alla data della predetta deliberazione e anteriormente all’acquisizione del parere reso dall’Avv. C. (e di quello reso dall’Avv. M.), con conseguente ultroneità della scelta di onerare l’Amministrazione delle ulteriori spese legali in discussione".

Confermado la realizzazione di un danno erariale in capo alla Regione, gli organi che hanno deliberato l'incarico al legale esterno sono stati condannati a risarcire all'ente il danno erariale così consumato, quantificato nella misura pari alla parcella dello stesso studio legale esterno.

 

Il link alla sentenza della Corte dei Conti:
https://servizi.corteconti.it/bds/doVisualizzaDettagliAction.do?sptomock=&id=4083494&cods=4&mod=stampa

 

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