Decesso del partner e risarcimento del danno da contribuzione alla gestione familiare

Prova o presunzione in re ipsa del danno per mancata contribuzione nella gestione familiare per decesso della compagna in un sinistro stradale. Cassazione civile Sentenza n. 6477/2017

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Decesso del partner e risarcimento del danno da contribuzione alla gestione familiare

In un triste caso di sinistro stradale causato da terzo in stato di ebrezza e che provocava il decesso della compagna e figlioletta (non ancora nata) di Tizio, quest'ultimo ricorreva alla Corte di Cassazione per lamentare che la corte del secondo grado aveva negato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno materiale da contribuzione del partner alla gestione familiare.

Assumeva, infatti, il ricorrente che detto risarcimento avrebbe dovuto essere riconosciuto senza la necessità di specifiche allegazioni o fonti di prova stante che la compagna, sulla base della comprovata convivenza stabile, avesse un vero e proprio dovere giuridico di contribuire al menage familiare. Secondo il ricorrente si tratterebbe di un danno futuro e certo che avrebbe dovuto essere equitativamente risarcito.

La Corte d'appello aveva ritenuto di non poter considerare accettata una prova presuntiva sul punto.

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 6477 del 14/03/2017, ritiene che le argomentazioni del ricorrente non possano essere condivise, specificando tuttavia che tale presunzione di danno può anche essere concessa ma in relazione all'attività svolta dal compagno/a deceduto/a.

Afferma, infatti la S.C.: "Non può ritenersi in re ipsa esistente la prova di una perdita patrimoniale derivante dal venire meno della contribuzione economica e, soprattutto, materiale allo svolgimento del menage familiare, e quindi alla organizzazione della casa ed alla pulizia di essa, prestata dal convivente che viene a mancare qualora questi svolga una attività lavorativa esterna". Qualora il deceduto abbia un proprio lavoro che lo impegni per gran parte del giorno non potrà riconoscersi presuntivamente una attività di gestione familiare avente un valore economicamente rilevante.

Aggiunge, ancora la S.C.: "In un regime di normale convivenza, sia essa fondata sul matrimonio o meno, l'apporto economicamente apprezzabile sotto forma di danno patrimoniale, in caso di perdita del congiunto o convivente, alla gestione familiare, sotto forma di lavoro domestico e di organizzazione della vita familiare, può presumersi infatti qualora il convivente si dedichi esclusivamente alla cura della casa ... Nel caso invece in cui questi svolga una attività lavorativa esterna, il danno non può reputarsi in re ipsa, nè la prova può desumersi in via presuntiva dal solo fatto della convivenza, ma è necessario che sia fornita la prova, positiva, che questi, oltre ad essere impegnato in una attività lavorativa esterna, dedicasse parte delle sue energie residue, in modo significativo ed economicamente apprezzabile tanto da costituire una possibile posta di danno per equivalente, alla cura della casa".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 6477 del 14/03/2017:

FATTI DI CAUSA

A seguito di un sinistro stradale tra la vettura sulla quale era trasportata e la vettura condotta da c.a. (che risultava avere un tasso alcolemico superiore al consentito al momento del fatto) e di proprietà di S.C., perdeva la vita S.B.C., incinta alla 30^ settimana. Di lì a poche ore moriva anche la piccola Br. che, fatta nascere con parto cesareo d'urgenza, sopravviveva poche ore alla madre. L'attuale ricorrente, L.R., convivente della defunta, veniva risarcito dalla compagnia di assicurazioni del veicolo investitore nella misura di Euro 200.000,00.

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