Decorrenza della prescrizione presuntiva e riforma in appello delle spese del primo grado
Decorrenza del termine per la prescrizione presuntiva in caso di incarichi multipli e regolamento delle spese di primo grado con sentenza di appello. Cassazione civile Sentenza n. 130/17

La sentenza che si propone (Corte di Cassazione civile, sez. II, sentenza 5 gennaio 2017, n. 130) affronta due questioni di particolare importanza. La prima riguarda il termine da cui far decorrere la prescrizione presuntiva nel caso in cui il compenso dell'avvocato riguardi più di un incarico. La seconda l'obbligo del Giudice del secondo grado di esaminare il regolamento delle spese processuali del primo grado nel caso in cui vi sia la riforma (toale o parziale) della sentenza appellata.
Prescrizione Presuntiva.
A fronte della richiesta di pagamento di tre parcelle, parte debitrice - il cliente dell'avvocato - aveva sollevato eccezione di prescrizione presuntiva (senza che vi fosse un conseguente deferimento di giuramento). Il giudice del primo grado accoglieva l'eccezione. Di fronte a questa impostazione, ricorreva il legale asserendo, in sede di legittimità, che nella fase di merito non si era tenuto conto che il terzo incarico era stato completato meno di tre anni prima (termine prescrizionale). In corso di causa era stato effettuato il pagamento spontaneo della sola terza parcella.
Afferma la Corte di Cassazione: "Il ricorrente, anche in questo caso, fonda le sue censure sul presupposto che i tre crediti per cui è stata promossa la causa siano un'unica obbligazione. Di qui l'errata prospettazione secondo la quale l'aver contestato l'ultimo credito determini l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva anche ai precedenti due crediti non contestati nell'importo per i quali si assumeva anche un pagamento in misura superiore".
Ne consegue che i compensi professionali riguardanti diversi incarichi vanno esaminati separatamente e singolarmente, non avendo alcuna rilevanza la data di cessazione dell'ultimo incarico. Si dovrà, invece, avere riguardo alla data di cessazione/ultimazione di ogni singolo incarico.
Spese processuali del primo grado.
La richiesta d'appello di riforma della sentenza di primo grado, in assenza di specifica domanda della parte, comporta la revisione automatica anche del capo riguardante le spese processuali del primo grado? Secondo la Corte di Cassazione si.
Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 28718 del 2013) afferma:
"in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 130 del 5/01/2017:
FATTI DI CAUSA
1. L'avvocato A., odierno ricorrente, aveva chiesto la condanna della Q. spa al pagamento di euro 2.877,69 per tre distinte note relative a tre pratiche espletare in suo favore. Secondo la sentenza impugnata si trattava delle "prestazioni professionali rese con riferimento alle due pratiche contro C.M. Solo Occasioni (fase monitoria a fase esecutiva per complessivi euro 1.650,46) e a quella contro A.S. (solo fase esecutiva: euro 1227,23)".
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