Delibera dell’assemblea societaria ed indicazione dei soci partecipanti e delle espressioni di voto

Per la validità delle delibere assembleari, nel verbale di assemblea societaria devono essere indicati i nominativi dei soci partecipanti, le rispettive quote e dissenzienti. Tribunale Imprese Roma Sentenza n. 6449/2017

- di Dott.ssa Rossana Accettella
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Delibera dell’assemblea societaria ed indicazione dei soci partecipanti e delle espressioni di voto

Negli ultimi sei mesi la giurisprudenza, dapprima di legittimità e successivamente di merito, si è pronunciata, in tema di validità delle delibere di assemblee societarie di società di capitali.

Nello specifico, il Tribunale di Roma, sez. Specializzata in materia d’Impresa, ha accolto la domanda di un socio di una Società a responsabilità limitata, il quale aveva citato la società, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o di annullamento di una delibera assembleare, mediante la quale era stato nominato un nuovo amministratore unico, con attribuzione di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

L’attore aveva appreso notizia degli intervenuti mutamenti organizzativi, attraverso una consultazione del registro delle imprese.

La contestazione dell’attore trova fondamento nel fatto che il verbale dell’assemblea in questione, alla quale non era stato invitato, non conteneva l’indicazione dei nomi dei soci presenti e le relative quote di capitale rappresentato. La conseguenza di tale omissione è quella di rendere incerta l’individuazione dei soci che abbiano partecipato e votato a favore dei provvedimenti presi, nonché l’accertamento della sussistenza della necessaria maggioranza per l’adozione dei medesimi.

L’attore agiva preventivamente in via cautelare, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’assemblea in parola ed il Tribunale accoglieva il ricorso.

Il socio ricorrente risultava vittorioso anche nella successiva fase di merito, nella quale persisteva la contumacia della società convenuta.

Il Giudice di prime cure, richiamava l’art. 2375 c.c. rubricato “Verbale delle deliberazioni dell’assemblea”, il quale così recita:

“Le deliberazioni dell’assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno….”.

Sulla necessità di un documento scritto idoneo ad integrare le dichiarazioni riportate nel verbale assembleare, si è espressa la Suprema Corte in una recente sentenza, alla quale si conforma il Giudice di merito del caso in parola. Si legge, infatti, nella sentenza n. 603 del 12 gennaio 2017 della Corte di Cassazione, che “…l’art. 2375 c.c. nel richiedere un “allegato”, esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo ad integrare le dichiarazioni presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate, soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale costituendone parte integrante. Ciò si verifica solo ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto nel verbale, o quantomeno materialmente inserito, accluso, allo stesso”.

Il Tribunale di Roma rileva, invece, che nel verbale oggetto di contestazione, il Presidente dell’Assemblea si limitava a constatare “la presenza di un numero di soci non inferiore a quanto previsto dallo statuto sociale ai fini della validità dell’assemblea, dichiara l’assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno”.

Il Giudice di primo grado, pertanto, dichiara l’annullamento dell’impugnata delibera, posto che le modalità pratiche di redazione del relativo verbale, impediscono di conoscere i nominativi dei soci presenti, nonché il voto espresso da ognuno in merito all’ordine del giorno.

 

Tribunale di Roma – Sez. Specializzata in materia d’impresa -

l’art. 2375 c.c. nel richiedere un “allegato”, esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo ad integrare le dichiarazioni presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate, soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale costituendone parte integrante. Ciò si verifica solo ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto nel verbale, o quantomeno materialmente inserito, accluso, allo stesso”.

 

Accettella Rossana

 

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Di seguito il testo di
Sentenza Tribunale di Roma - Sentenza 31/03/2017, n. 6449
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

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