Dies a quo per la costituzione nel Processo Tributario con notifica postale. Le SS.UU.
Calcolo del termine di costituzione nel processo tributario nel caso di notifica via posta e sulla necessità del deposito della ricevuta di spedizione postale. Le SS.UU. della Cassazione Sentenza n. 13452/2017

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13452 del 29/05/2017 hanno composto un contrasto giurisprudenziale in ordine al computo del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante nel processo tributario, il relazione al momento di invio o di ricezione del plico postale.
Momento da cui decorrono i termini nella notifica postale.
Il primo interrogativo al quale le sezioni unite sono state chiamate a dare risposta è quello se, in riferimento ai ricorsi spediti con raccomandata postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, di cui all'art. 22, comma 1, e all'art. 53, comma 2, proc. trib. sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo.
La Corte da atto che nella giurisprudenza di legittimità si sono manifestati due orientamenti, che vengono passati in rassegna, e che scaturiscono da pronunce non certo recenti; il primo indirizzo risale al 2004 mentre il secondo ha preso il via nel 2008. Le Sezioni Unite dichiarano di dovere dare continuità a quest'ultimo orientamento. Secondo le SS.UU., inoltre, "va perseguito l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l'impiego più largo possibile del servizio postale".
Non da ultimo il rilievo che nella notifica eseguita mediante ufficiale giudiziario " ... la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre, ove la notificazione del ricorso sia avvenuta tramite l'ufficiale giudiziario, dalla ricezione di quell'atto da parte del destinatario ... ".
A conclusione di un attento e dettagliato esame della normativa e giurisprudenza le SS.UU. esprimono il seguente principio di diritto (3.14):
"Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)".
Sulla necessità del deposito tempestivo della ricevuta di spedizione postale.
Il secondo interrogativo rimesso alle Sezioni Unite riguardava la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato.
Anche in questo caso la Corte passa in rassegna i diversi orientamenti del giudice di legittimità che costituiscono il contrasto da dirimere. Secondo un primo indirizzo, afferma la Corte, "la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso spedito per posta, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale". In difetto il ricorso sarebbe inammissibile né sanabile.
Secondo un altro indirizzo, ricorda la Corte, la costituzione mediante deposito della ricevuta di spedizione può essere diversamente predisposto mediante il deposito della ricevuta di ritorno stante che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente.
Dei due orientamenti appena elencati, la Corte a Sezioni Unite, dopo esame normativo e di giurisprudenza (sulla valenza probatoria e gestione degli avvisi e bollettini postali), afferma "In conclusione, ove sull'avviso di ricevimento manchino in tutto in parte - ovvero siano d'incerta paternità - i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio postale di accettazione, essi sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell'ufficio postale di partenza che attesti l'avvenuta consegna per l'inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione". Tuttavia ciò non completa il quadro, dovendosi tenere conto del " ... diverso e più complesso è il caso in cui numero, data e ufficio postale di accettazione non siano riportati con stampigliatura meccanografica dall'ufficio postale ovvero i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio di accettazione non siano asseverati da timbro postale ma siano semplicemente manoscritti o comunemente dattiloscritti".
A conclusione le SS.UU. abbracciano un più articolato principio che tenga conto delle varie opzioni fattuali e afferma il seguente principio di diritto (5.14):
"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017:
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